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Ordinanza 141/1977 ECLI:IT:COST:1977:141 Generato dall'IA

Ordinanza 141/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 141/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ha prospettato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità degli

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 141/1977 · Corte costituzionale: 3 Cost., l'illegittimità degli

Parole chiave

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impieghi nella pubblica amministrazione divieto di esercizio della professione statuto dei funzionari licenziamento del pubblico dipendente prestazioni d'invalidità professionale qualità di dipendente

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
ha prospettato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità degli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della

legge 24 maggio 1970, n. 336, promosso con ordinanza 4 marzo 1976 del

pretore di Sampierdarena, nel procedimento civile vertente tra Alberti

Alfredo ed altri e la soc. Seport, iscritta al n. 366 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di costituzione di Alberti Alfredo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 4 marzo 1976 il pretore di Sampierdarena

ha prospettato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità degli

artt. 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente "norme a

favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex

combattenti e assimilati" in quanto escludono l'estensione dei benefici

ivi previsti ai dipendenti di enti privati ad esclusiva partecipazione

statale.

Considerato che identica questione risulta già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 194 dell'anno 1976 emessa da questa Corte,

senza che vengano addotti al riguardo nuovi argomenti;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336,

concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti

pubblici, ex combattenti e assimilati: questione sollevata con

ordinanza 4 marzo 1976 dal pretore di Sampierdarena e già dichiarata

non fondata con sentenza numero 194 del 1976 di questa Corte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere