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Ordinanza 137/1977 ECLI:IT:COST:1977:137 Generato dall'IA

Ordinanza 137/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 137/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e

Regesto Legislator

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Ordinanza 137/1977 · Corte costituzionale: personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e

Parole chiave

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diritto dei trasporti reati contro le pubbliche comunicazioni impugnazione di decisioni amministrative concessione per esercizio taxi rimborso delle spese di trasporto stato richiedente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

siciliana 10 marzo 1976, inviata al Commissario dello Stato per il

visto in data 13 marzo 1976, recante "Provvedimenti riguardanti il

personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e

norme in favore dei servizi pubblici di trasporto", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 18 marzo 1976, depositato in cancelleria il 25 successivo

ed iscritto al n. 13 del registro 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ricorso del 18 marzo 1976 il Commissario dello

Stato presso la Regione siciliana ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del disegno di legge numero 814/A

concernente il personale e le aziende private esercenti autotrasporti

in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto,

approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 marzo

1976, per violazione dell'articolo 17 lett. A ed F dello statuto

siciliano e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Ritenuto che il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana

ha rinunziato al ricorso con atto 28 marzo 1977 depositato in

cancelleria il 12 maggio 1977 e che la rinunzia risulta accettata con

dichiarazione del Presidente della Regione apposta in calce all'atto

stesso.

Considerato che, in conseguenza dei regolari atti di rinunzia e di

accettazione suindicati, devesi dichiarare estinto il processo.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere