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Ordinanza 133/1977 ECLI:IT:COST:1977:133 Generato dall'IA

Ordinanza 133/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 133/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati

Regesto Legislator

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Ordinanza 133/1977 · Corte costituzionale: questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati

Parole chiave

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ritardo ingiustificato notifica tardiva dei difetti tempestività dell'istanza di ricusazione accesso effettivo alla giustizia restituzione del termine scaduto decadenza legale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche),

promosso dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza emessa il 21

marzo 1975 nel procedimento penale a carico di Vincenzo Sinigallia ed

altri, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 aprile 1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

ritenuto che nel giudizio in epigrafe indicato è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8

aprile 1974, n. 98, per contrasto con gli artt. 112 e 3 della

Costituzione;

considerato che questa Corte ha già esaminato la detta questione

con la sentenza n. 120 del 1975 e l'ha ritenuta non fondata;

considerato altresì che nella ordinanza di rimessione degli atti a

questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati

nuovi profili in relazione ai quali la Corte debba o possa mutare

orientamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova

legge sulle intercettazioni telefoniche), sollevata, in riferimento

agli artt. 112 e 3 della Costituzione, dalla Corte suprema di

cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere