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Sentenza 129/1977 ECLI:IT:COST:1977:129 Generato dall'IA

Sentenza 129/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 129/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali),

Regesto Legislator

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art. 51 della Costituzione, art. 51 Cost; Sentenza 129/1977 · Corte costituzionale: (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali),

Parole chiave

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eleggibilità frode elettorale eliminazione dei candidati candidatura rielezione di pubblici dipendenti elezioni locali

Disposizioni normative citate

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art. 51 della Costituzione
per contrasto con l'art. 51 della Costituzione e con l art.
art. 51 Cost
denunziata in relazione all'art. 51 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo

comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5,

modificato dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15

(Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali),

promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1976 dal tribunale di

Bolzano, sul ricorso di Schrott Florian Peter contro il Comune di

Ortisei, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1976 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.

Visto l'atto di costituzione di Schrott Florian Peter;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito l'avv. Claudio Emeri, per Florian Peter Schrott.

:

Schrott Florian Peter ricorreva innanzi al tribunale di Bolzano

contro delibera del consiglio comunale di Ortisei che lo aveva

dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere comunale perché

amministratore (presidente) di ente sovvenzionato in modo continuativo

dal comune medesimo; assumeva, fra l'altro, che non si era tenuto

debito conto della circostanza decisiva che egli aveva rinunziato a

tale carica anteriormente alla delibera di convalida.

All'udienza del 14 maggio 1976 il tribunale adito, accogliendo

eccezioni sostanzialmente conformi del P.M. e del ricorrente, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma,

della legge della regione autonoma del Trentino-Alto Adige 6 aprile

1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle

amministrazioni comunali" (comma aggiunto con l'art. 7 della legge

regionale 14 agosto 1967, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni

alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963, n. 28,

sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali"),

per contrasto con l'art. 51 della Costituzione e con l art. 5 dello

Statuto speciale nel testo di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La

norma, infatti, fissando il termine per la utile cessazione della causa

di ineleggibilità in esame all'ultimo giorno previsto per il deposito

delle candidature e non ad un momento successivo purché anteriore alla

convalida, comprimerebbe senza ragione plausibile il diritto di

accedere alle cariche elettive riconosciute a tutti i cittadini

dall'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo richiamava, a conforto del dubbio prospettato, la

sentenza n. 129 del 1975 di questa Corte la quale ha accolto censure

analoghe sollevate nei confronti di norma della legislazione statale.

La norma impugnata violerebbe, ancora, ad avviso del giudice a quo,

l'art. 5 dello Statuto speciale perché contrasterebbe con i principi

generali della legislazione dello Stato quali si sarebbero venuti a

configurare anche in seguito alla menzionata sentenza n. 129 del 1975.

Si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte Schrott Florian

Peter, a mezzo dell'Avv. Emeri, il quale chiedeva pronunzia di

accoglimento, ribadendo ed illustrando i motivi di dubbio già

evidenziati nell'ordinanza di rimessione. Nella udienza di discussione

sviluppava ed approfondiva le tesi già svolte, confermando le

conclusioni prese.

:

L'ordinanza solleva il dubbio che la norma elettorale da essa

denunziata in relazione all'art. 51 Cost. (ma anche all'art. 5 Statuto

Trentino-Alto Adige, per violazione del limite dei principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato e dei principi stabiliti dalle

leggi statali in materia) risulti costituzionalmente illegittima per

gli stessi motivi sui quali si è fondata questa Corte allorché con

sent. n. 129 del 1975 ha dichiarato la illegittimità costituzionale in

parte qua dell'art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la composizione

e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; e cioè limitatamente alla parte in cui

considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende

dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che

siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida

della elezione.

La questione è evidentemente fondata.

In effetti, la ratio della sent. n. 129 del 1975 - ed ora anche

della sent. n. 45 del 1977 - che si rifà alla esigenza di applicare

nella misura più ampia possibile la norma dell'articolo 51, primo

comma (compatibilmente con la necessità di evitare ogni forma di

indebita influenza che possa alterare la autenticità della

competizione elettorale), ricorre anche per l'art. 18, secondo comma,

della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma

aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15).

Pertanto resta assorbito l'altro motivo di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo

comma, della legge regionale Trentino- Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5

(comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale Trentino-Alto Adige

14 agosto 1967, n. 15) limitatamente alla parte in cui prescrive che le

cause di ineleggibilità previste nell'art. 18, n. 3, nel testo

modificato dalla legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n.

15, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima

della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di

ineleggibilità dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle

candidature.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere