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Ordinanza 123/1977 ECLI:IT:COST:1977:123 Generato dall'IA

Ordinanza 123/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 123/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

Regesto Legislator

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Ordinanza 123/1977 · Corte costituzionale: generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale mantenimento della previdenza prestazioni d'invalidità dell'assicurato diritti di previdenza professionale finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione prestazioni assicurative correnti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, primo

comma, 35, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre

1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai

pubblici servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa il 22

aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Milano, nel

procedimento di lavoro vertente tra Luciano Pelagotti e l'Azienda

tranviaria municipale di Milano ed altro, iscritta al n. 459 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 331 del 18 dicembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Luciano Pelagotti e della Azienda

tranviaria municipale di Milano, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Luciano Ventura per Pelagotti ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che il giudice del lavoro del tribunale di Milano, con

ordinanza emessa in data 22 aprile 1974, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35, primo,

secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, recante

"Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di

trasporto", dubitando contrasti con gli artt. 3,35 e 38, secondo comma,

della Costituzione il mancato riconoscimento della possibilità di

riscattare i contributi versati nel corso di rapporto di lavoro avente

contenuto diverso dal trasporto pubblico.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non motiva sul

verificarsi delle condizioni previste perché siano riconosciuti i

periodi di lavoro necessari al fine di ottenerne il riscatto

previdenziale (art. 35, comma terzo, legge 29 ottobre 1971, n. 889);

che pertanto occorre che il giudice a quo riesamini la sussistenza

della rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice del lavoro del

tribunale di Milano.

Cosi deciso in Rogna, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI- LUICI OGGIONI

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere