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Sentenza 119/1977 ECLI:IT:COST:1977:119 Generato dall'IA

Sentenza 119/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 119/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di Torino, nel procedimento penale a carico di Oreste Agù, iscritta al

Regesto Legislator

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art. 372 c.p; Sentenza 119/1977 · Corte costituzionale: di Torino, nel procedimento penale a carico di Oreste Agù, iscritta al

Parole chiave

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istruzione giudiziaria interrogatorio formale di testimoni corrispondenza con il difensore controinterrogatorio del ministero pubblico diritto a un'inchiesta effettiva assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 372 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis,

272 bis e 304 quater del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 1 giugno 1974 dal giudice istruttore del tribunale

di Torino, nel procedimento penale a carico di Oreste Agù, iscritta al

n. 523 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, dovendo

pronunciarsi sull'istanza di scarcerazione per mancanza di indizi,

presentata nell'interesse di un imputato contro il quale era stato

emesso ed eseguito ordine di cattura ma che, peraltro, era già stato

posto in libertà provvisoria, ha sollevato, con ordinanza del 1 giugno

1974, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli articoli 263 bis, 272 bis e 304

quater del codice di procedura penale.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

con atto di deduzioni del 15 ottobre 1974, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, quanto agli

artt. 263 e 272 bis c.p.p., e non fondata, per ciò che concerne l'art.

304 quater dello stesso codice.

:

1. - La Corte è chiamata a decidere, stando al testo della

ordinanza di rimessione, se contrasti con le garanzie costituzionali

concernenti il diritto di impugnazione avverso i provvedimenti sulla

libertà personale (artt. 111 cpv. e 24 cpv. Cost.) il combinato

disposto di cui agli artt. 263 bis (impugnazione dell'imputato avverso

gli ordini o mandati di cattura), 272 bis, (impugnazioni avverso

provvedimenti sulla scarcerazione), e 304 quater, (deposito degli atti

cui hanno diritto di assistere i difensori), c.p.p., i quali non

consentono alla difesa dell'imputato, che intenda proporre impugnazione

avverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria riguardante la

libertà personale del medesimo, di conoscere i verbali delle

deposizioni testimoniali e degli interrogatori dei coimputati, prima

del momento in cui, terminata l'istruzione, venga - ai sensi dell'art.

372 c.p.p. - ordinato il deposito in cancelleria di tutti gli atti e

documenti del processo.

2. - Come si è già accennato in narrativa, il giudice istruttore,

richiesto di emettere un provvedimento di scarcerazione per mancanza di

indizi si è astenuto dal decidere (in senso positivo o negativo) ed ha

sollevato la questione sul presupposto che in caso di diniego della

scarcerazione la parte interessata (imputato) avrebbe potuto proporre

impugnazione. La questione, pertanto, non ha per oggetto norme

riguardanti per la loro applicazione il giudice a quo ma interessa una

fase futura e meramente eventuale del procedimento, e va

conseguentemente dichiarata inammissibile per palese difetto di

rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 263 bis, 272 bis e 304 quater

c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 111 cpv. della

Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere