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Ordinanza 115/1977 ECLI:IT:COST:1977:115 Generato dall'IA

Ordinanza 115/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 115/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione,

Regesto Legislator

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Ordinanza 115/1977 · Corte costituzionale: 25, primo comma, della Costituzione,

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale violazione del principio di celerità procedura penale rinvio del dibattimento procedura di revisione penale proroga di competenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 ottobre 1974, n. 497 (nuove norme sulla criminalità), promosso con

ordinanza emessa il 24 settembre 1975 dal tribunale di Udine nel

procedimento penale a carico di Salvi Ettore ed altri, iscritta al n.

577 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con ordinanza 24 settembre 1975 del tribunale di

Udine, è stata promossa, in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in

quanto attributiva della competenza per il delitto di rapina aggravata

al tribunale anche per fatti commessi prima della entrata in vigore

della legge suddetta e già rinviati al giudizio della Corte d'assise.

Considerato che identica questione è stata già dichiarata non

fondata con sentenza di questa Corte n. 72 del 1976 e che non vengono

addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,

sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione,

con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con

sentenza n. 72 del 1976.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere