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Sentenza 113/1977 ECLI:IT:COST:1977:113 Generato dall'IA

Sentenza 113/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 113/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 113/1977 · Corte costituzionale: legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici

Parole chiave

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art. 3 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici

e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

il 15 febbraio 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, nel

procedimento civile vertente tra Pietro Bassa e l'INPS, iscritta al n.

528 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avv. Luigi Maresca, per l'INPS e il sostituto avvocato

generale dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

:

Nel corso del procedimento civile - promosso da Pietro Bassa nei

confronti dell'INPS, con citazione 13 dicembre 1972, al fine di

ottenere la riliquidazione della pensione di vecchiaia dal 10 gennaio

1969, a norma dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale), valutando il periodo di servizio militare prestato per

complessivi anni 5 e mesi 7- il giudice istruttore del tribunale di

Novara, in funzione di giudice unico del lavoro, con ordinanza 15

febbraio 1974 ha ritenuto rilevante ai lini della decisione della causa

e non manifestamente infondata la questione sollevata dall'attore e

concernente la legittimità costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile

1969, n. 153, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del

12 febbraio 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituito Pietro

Bassa.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 27 gennaio 1975, e si è costituito l'INPS con deduzioni

depositate il 4 marzo 1975.

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che sia dichiarata "la

non rilevanza o comunque la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale".

L'INPS ha chiesto alla Corte di emettere "un provvedimento conforme

ai precetti costituzionali".

:

L'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Novara

prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49

legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma del citato art. 49 legge n. 153

del 1969 sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto

consente il computo, come contribuzione figurativa, del servizio

militare solo agli assicurati che abbiano maturato il diritto alla

pensione di vecchiaia a carico dell'INPS dal 1 maggio 1969, data di

entrata in vigore della suddetta legge n. 153 del 1969. La norma

impugnata avrebbe, quindi, introdotto una ingiustificata

discriminazione ai danni di coloro che, come l'attore, Pietro Bassa,

pur avendo prestato servizio militare e, pertanto, conseguito lo stesso

titolo di merito nei confronti della Patria, hanno maturato il diritto

alla pensione anteriormente al 1 maggio 1969 (nella specie il l gennaio

1969) in dipendenza di fatti di per se puramente casuali (quale, ad

esempio, il diverso anno di nascita), e non possono ottenere il

riconoscimento del periodo di servizio militare quale contribuzione

figurativa.

La questione non è fondata.

La denunciata differenziazione di disciplina non comporta

violazione del principio di eguaglianza. Tale violazione, come questa

Corte ha costantemente affermato, in tanto può ritenersi sussistente

in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente

omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa

diversità. Il limite alla discrezionalità del legislatore è,

quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversità di

trattamento.

Nella specie, la dedotta disparità - relativamente al computo del

periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a

secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o

posteriore al 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n.

153 del 1969, è conseguenza giuridica della successione delle leggi

nel tempo. Tale diversità non può ritenersi arbitraria, perché è

giustificata dalla diversità delle situazioni in cui si sono succedute

le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il

legislatore dà attuazione, con necessaria gradualità, alla volontà

di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica

in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle

disponibilità finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio

1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal

giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio

1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere