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Ordinanza 11/1977 ECLI:IT:COST:1977:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1977 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1977
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Regesto Legislator

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Ordinanza 11/1977 · Corte costituzionale: 242 del 10 settembre 1975.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violazione dell'ordine pubblico inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine reati contro la volontà popolare ragione di polizia sanzione amministrativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1971 dal

pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pasquali Carlo ed

altro, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe (emessa dal

pretore di Roma il 1 aprile 1971 e pervenuta alla Corte il 2 luglio

1975), è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 23, 25,

secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 650 del codice penale.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenza n. 168 del 1971;

che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 13, 23 e

25, secondo comma, della Costituzione, e già decisa con la sentenza 5

luglio 1971, n. 168.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere