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Ordinanza 80/1976 ECLI:IT:COST:1976:80 Generato dall'IA

Ordinanza 80/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 80/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 503 c.p; Ordinanza 80/1976 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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diritti del detenuto diritti della difesa diritto di essere arrestato diritto alla libertà diritto di non autoincriminarsi proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 503 c.p
220, al predetto art. 503 c.p.p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

2 aprile 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico

di Grillo Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30

ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1976 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 il tribunale di

Torino, nel procedimento penale a carico di Grillo Salvatore, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 503,

ultimo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, in

relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, nella parte in cui detto articolo 503 dispone che debba

essere mantenuto in stato di arresto l'imputato giudicabile con rito

direttissimo che abbia chiesto la concessione del termine a difesa;

che davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parte

né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti

urgenti sulla giustizia penale), convertito in legge 7 giugno 1974, n.

220, al predetto art. 503 c.p.p. è stato aggiunto il seguente comma:

"Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la

libertà provvisoria";

che, secondo giurisprudenza di questa Corte, qualora, dopo

l'ordinanza di rinvio, siano intervenute nuove norme, abrogative o

modificative, della disposizione impugnata, vanno restituiti gli atti

al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;

che occorre, anche nel caso in esame, provvedere in conformità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere