Ordinanza 80/1976 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAcomma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 503 c.p; Ordinanza 80/1976 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
2 aprile 1973 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico
di Grillo Salvatore, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30
ottobre 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1976 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 aprile 1973 il tribunale di
Torino, nel procedimento penale a carico di Grillo Salvatore, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 503,
ultimo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, in
relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della
Costituzione, nella parte in cui detto articolo 503 dispone che debba
essere mantenuto in stato di arresto l'imputato giudicabile con rito
direttissimo che abbia chiesto la concessione del termine a difesa;
che davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parte
né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti
urgenti sulla giustizia penale), convertito in legge 7 giugno 1974, n.
220, al predetto art. 503 c.p.p. è stato aggiunto il seguente comma:
"Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la
libertà provvisoria";
che, secondo giurisprudenza di questa Corte, qualora, dopo
l'ordinanza di rinvio, siano intervenute nuove norme, abrogative o
modificative, della disposizione impugnata, vanno restituiti gli atti
al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;
che occorre, anche nel caso in esame, provvedere in conformità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere