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Ordinanza 77/1976 ECLI:IT:COST:1976:77 Generato dall'IA

Ordinanza 77/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 77/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della legge n. 990 del

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Ordinanza 77/1976 · Corte costituzionale: novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della legge n. 990 del

Parole chiave

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contenzioso dell'assicurazione invalidità presupposto assicurativo diritto alle prestazioni assicurative assicurazione infortuni obbligatoria liberazione dell'assicuratore assicurazione pubblica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11,

sesto comma, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67 del d.P.R. 24

novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della legge n. 990 del

1969), promossi con ordinanze emesse il 12 aprile 1975 dal giudice

conciliatore di Milano in due procedimenti civili instaurati da

Triscari Nunzio e da Bufalino Salvatore contro la società Savoia,

iscritte ai nn. 267 e 268 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con le ordinanze del giudice conciliatore di Milano di

cui in epigrafe sono sollevate questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 11, comma sesto, e 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,

e 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, in relazione agli artt. 1325

e 1418 del codice civile nonché agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nei due giudizi non si è Costituita alcuna delle parti, e non

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi promossi con le indicate ordinanze hanno

ad oggetto le stesse questioni e pertanto vanno riuniti e definiti con

unica decisione

che questa Corte, con sentenza n. 56 del 1975, ha esaminato le

stesse questioni (allora sollevate dai giudici conciliatori di Roma, di

Salerno e di Benevento con ordinanze rispettivamente del 3 gennaio, 5

marzo e 21 settembre 1973) ed ha dichiarato inammissibili le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge

n. 990 del 1969 e dell'art. 67 del d.P.R. n. 973 del 1970, in

riferimento agli artt. 1325 e 1418 del codice civile e 2 e 3 della

Costituzione, e non fondata quella dell'art. 34 della legge n. 990 del

1969, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che nelle anzidette due ordinanze del giudice conciliatore di

Milano le ripetute questioni non vengono prospettate sotto nuovi

profili e in relazione ad esse non vengono addotti nuovi argomenti, e

pertanto non ricorrono i presupposti e gli estremi perché questa Corte

debba o possa discostarsi dalle precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e

dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di

esecuzione della predetta legge), sollevate con le ordinanze indicate

in epigrafe dal giudice conciliatore di Milano in riferimento agli

artt. 1325 e 1418 del codice civile ed agli artt. 2 e 3 della

Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,

sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal

giudice conciliatore di Milano con le dette ordinanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere