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Ordinanza 75/1976 ECLI:IT:COST:1976:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e su

Regesto Legislator

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art. 33 della Costituzione; Ordinanza 75/1976 · Corte costituzionale: 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e su

Parole chiave

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determinazione dei compensi indennità di patrocinio onorari legali retribuzione del curatore mercede del perito disposizioni sul trattamento economico

Disposizioni normative citate

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art. 33 della Costituzione
riferimento all'art. 33 della Costituzione, la questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e su

patrocinio legale nelle preture), promossi con due ordinanze emesse il

13 febbraio 1974 dal tribunale di Saluzzo sui ricorsi di Cacchione

Armando e di Chiapello Giuseppe, iscritte ai nn. 307 e 308 del registro

ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 250 del 25 settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 33 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio

1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale

nelle preture), e che, stante l'identità dell'oggetto, i giudizi

possono essere riuniti.

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 58 del 1963;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283

(sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale nelle preture),

sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art.

33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere