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Ordinanza 74/1976 ECLI:IT:COST:1976:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giugno successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1975, per conflitto

Regesto Legislator

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art. 125 della Costituzione; Ordinanza 74/1976 · Corte costituzionale: 18 del registro 1975, per conflitto

Parole chiave

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revoca dell'atto amministrativo potere di controllo soppressione di prestazioni d'invalidità delega di potere dimissioni del governo ospedale pubblico cantonale

Disposizioni normative citate

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art. 125 della Costituzione
Commissione di cui all'art. 125 della Costituzione il decreto di pari
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 31 maggio 1975, depositato in Cancelleria l'11

giugno successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1975, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito del telegramma 24 marzo 1975 del

Presidente della Regione Puglia e del decreto presidenziale di pari

data relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione

dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Antonio

Sorrentino, per la Regione Puglia.

Ritenuto che con ricorso del 31 maggio 1975 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine

al telegramma del Presidente della Regione Puglia in data 24 marzo

1975, con cui si dichiarava di non sottoporre al controllo della

Commissione di cui all'art. 125 della Costituzione il decreto di pari

data del Presidente della Giunta regionale 14 marzo 1975, n. 89/B, con

cui veniva sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente

ospedaliero "Campi Salentina" e nominato il dott. Attilio Montesano

commissario per la provvisione e gestione dell'Ente.

Considerato che, senza pregiudizio delle questioni proposte dalle

parti, è opportuno completare l'istruttoria mediante l'acquisizione

all'esame della Corte del decreto del Presidente della Giunta regionale

24 marzo 1975, n. 1233, e della delibera della Giunta regionale 14

marzo 1975, n. 89/B.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito della causa, e fatta

salva ogni deduzione delle parti, ordina che, entro trenta giorni dalla

comunicazione della presente ordinanza, la Regione Puglia depositi

presso la Cancelleria di questa Corte gli atti di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere