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Ordinanza 67/1976 ECLI:IT:COST:1976:67 Generato dall'IA

Ordinanza 67/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 67/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'illegittimità costituzionale del ridetto art. 156 del codice Penale,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 67/1976 · Corte costituzionale: 156 del codice Penale,

Parole chiave

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aggravamento della pena proporzionalità della pena divieto di doppia punibilità uguaglianza nell'illegalità principio dell'imparità legge d'applicazione immediata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal

pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Taccone Vito,

iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta

questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del codice

penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la stessa questione è stata risolta da questa

Corte che, con sua sentenza n. 151 del 1975, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del ridetto art. 156 del codice Penale,

nella parte in cui non attribuisce agli eredi della persona offesa dal

reato, tutti consenzienti, il diritto di rimettere la querela.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale - proposta dal pretore di Roma con l'ordinanza in

epigrafe - dell'art. 156 del codice penale, già dichiarato illegittimo

con la sentenza n. 151 del 1975, nella parte in cui non attribuisce

l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della

persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere