Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 63/1976 ECLI:IT:COST:1976:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, promosso con

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 63/1976 · Corte costituzionale: 247, promosso con

Parole chiave

Generato dall'IA
restrizione di diritto pubblico della proprietà sequestro di beni immobili espropriazione materiale espropriazione preventiva proprietà immobiliare sfratto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 2

maggio 1974, n. 115 (norme per accelerare i programmi di edilizia

residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, promosso con

ordinanza emessa il 28 gennaio 1975 dal tribunale amministrativo

regionale del Piemonte sul ricorso di Mezzano Massimo contro la Regione

Piemonte ed altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5

novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 28 gennaio 1975 del

T.A.R. del Piemonte, questione di legittimità - in riferimento agli

artt. 3 e 113, comma secondo, della Costituzione - dell'art. 7 d.l. 2

maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia

residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, il quale

esclude la facoltà di sospensione in sede giurisdizionale dei

provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle

opere di cui all'art. 9 della legge 1971, n. 865, "quando il

procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti

dagli atti catastali".

Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata

già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 227 del 1975, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata,

dell'art. 7 del dl. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i

programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno

1974, n. 247; articolo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 227 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere