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Ordinanza 56/1976 ECLI:IT:COST:1976:56 Generato dall'IA

Ordinanza 56/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 56/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 56/1976 · Corte costituzionale: 1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24

Parole chiave

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sospensione dell'assicurazione prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni liberazione dell'assicuratore assicurazione contro l'inattività dell'impresa decisione giustificata dell'assicuratore copertura dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
della copertura assicurativa, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e

secondo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 7 e 32 della

legge 24 dicembre 1969, n 990 (assicurazione obbligatoria della

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1975

dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palma Anna

Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio

1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24

dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui stabilisce la sospensione

della copertura assicurativa, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata con sentenza n. 18 del 1975, e manifestamente infondata con

ordinanza n. 11 del 1976;

che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la

Corte a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli artt.

7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa dal pretore di

Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere