Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 55/1976 ECLI:IT:COST:1976:55 Generato dall'IA

Ordinanza 55/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 55/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

vertente tra Natali Giuseppe e la società S.A.R.I., iscritta al n. 271

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 36 della Costituzione; Ordinanza 55/1976 · Corte costituzionale: 271

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità giornaliera differita contratti a tempo determinato successivi durata del diritto alla prestazione d'assicurazione indennità per lavoro ridotto retroattiva ore supplementari mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 36 della Costituzione
riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1975 dal

giudice del lavoro del tribunale di Lecce nel procedimento civile

vertente tra Natali Giuseppe e la società S.A.R.I., iscritta al n. 271

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con ordinanza del 23 aprile 1975 il giudice del lavoro

del tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui

consente che la prescrizione decennale di retribuzione connessa ad una

qualifica superiore non riconosciuta possa decorrere in costanza di

rapporto di lavoro dal giorno in cui il diritto è maturato anziché

dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata ritenuta inammissibile

con sentenza n. 115 del 1975 e manifestamente inammissibile con

successiva ordinanza n. 12 del 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevata

dal giudice del lavoro del tribunale di Lecce con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere