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Sentenza 52/1976 ECLI:IT:COST:1976:52 Generato dall'IA

Sentenza 52/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 52/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento penale a carico di Balugani Luigi ed altro, iscritta al n.

Regesto Legislator

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art. 101 Cost, art. 25 Cost; Sentenza 52/1976 · Corte costituzionale: procedimento penale a carico di Balugani Luigi ed altro, iscritta al n.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico doveri del ministero pubblico posizioni amministrative del funzionario margine d'apprezzamento del ministero pubblico autonomia amministrativa ricusazione di pubblici ministeri

Disposizioni normative citate

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art. 101 Cost
Deduce al riguardo che le garanzie previste dall'art. 101 Cost.
art. 25 Cost
riferimento all'art. 25 Cost., rispettivamente gli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del r.d.

30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promosso con

ordinanza emessa il 10 luglio 1973 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Balugani Luigi ed altro, iscritta al n.

374 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nel corso del procedimento penale a carico di Luigi Balugani ed

Eliseo Luzzara, dopo che il sostituto procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Milano, incaricato dell'istruzione sommaria,

aveva richiesto decreto di citazione al dibattimento per concorso in

tentativo di furto duplicamente aggravato, il procuratore della

Repubblica aggiunto richiamava a sé gli atti, effettuava la

contestazione di altra aggravante e faceva richiesta del decreto di

citazione: la nuova richiesta e il decreto venivano regolarmente

notificati.

Con ordinanza 10 luglio 1973, il tribunale, ravvisando nel

provvedimento del procuratore della Repubblica aggiunto una ipotesi di

esercizio del potere proprio del rapporto gerarchico, previsto per

l'interno degli uffici del pubblico ministero dall'art. 70

dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n.

12, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

anzidetta, in riferimento agli articoli 101, secondo comma, e 107,

terzo e quarto comma, della Costituzione.

Ad avviso del tribunale, dovendosi i magistrati distinguere fra

loro soltanto per diversità di funzioni, le particolari esigenze di

ripartizione di affari e di coordinamento organizzativo nell'ambito

degli uffici del pubblico ministero non potrebbero giungere al punto di

permettere l'invalidazione di un atto processuale perfetto, e tanto

meno di quello finale dell'istruzione sommaria - emesso dal sostituto,

funzionalmente competente - equiparato, nei suoi effetti, al

provvedimento conclusivo dell'istruzione formale.

D'altro canto, il precetto costituzionale che assoggetta i giudici

soltanto alla legge, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent.

n. 168 del 1963 e n. 80 del 1970), riguarderebbe anche i magistrati del

pubblico ministero; non potrebbe trovare un limite sostanziale nel

regime differenziato di garanzie previste per questi ultimi dall'art.

107, quarto comma, della Costituzione; e, alla stregua dei lavori

preparatori dell'Assemblea Costituente, non assicurerebbe soltanto

un'indipendenza esterna già riconosciuta dall'art. 104, primo comma,

Cost., ma si estenderebbe ai rapporti tra i diversi uffici ed

all'interno dei singoli uffici.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

Deduce al riguardo che le garanzie previste dall'art. 101 Cost. per

i giudici sarebbero diverse da quelle del P.M., che, per il successivo

art. 107, dovrebbero essere stabilite dalle norme sull'ordinamento

giudiziario.

La differente tutela troverebbe la sua ragione nella diversità

delle funzioni e nella stessa necessità di avere nel P.M. un ufficio

impersonale ed unitariamente ordinato, per l'esercizio,

costituzionalmente sancito, dell'azione penale obbligatoria, oltre che

per l'attuazione dei suoi specifici compiti istituzionali.

L'Avvocatura richiama, infine, le sentenze n. 110 e n. 148 del 1963

e n. 32 del 1964, nelle quali questa Corte avrebbe riconosciuto

legittima la sostituzione di un organo del P.M. ad altro organo dello

stesso P.M.

:

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a decidere se

l'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio

1941, n. 12, istituisca all'interno degli uffici del pubblico ministero

rapporti di dipendenza gerarchica, in contrasto con gli artt. 101,

secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, della Costituzione.

2. - La questione, ritualmente proposta, è, tuttavia, infondata.

È da premettere che la Costituzione, nell'art. 108, secondo comma,

ha distinto gli organi del pubblico ministero da quelli della

giurisdizione e, nell'art. 112, ha attribuito al pubblico ministero la

titolarità dell'azione penale, che è ben diversa dalla potestà di

giudicare (vedansi le sentenze nn. 40 e 148 del 1963), pur

coordinandosi con l'attività decisoria "in un rapporto di

compenetrazione organica a fine di giustizia" (vedasi la motivazione

della sentenza n. 96 del 1975).

Orbene, se è pur vero che questa Corte, con sentenza n. 190 del

1970, ha definito la posizione del pubblico ministero come quella di un

magistrato appartenente all'ordine giudiziario, che, fornito di

istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, "non fa

valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela

dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di

giustizia"; è altrettanto vero che le garanzie di indipendenza del

pubblico ministero sancite, a livello costituzionale, dall'art. 107,

vengono rimesse, per la determinazione del loro contenuto, alla legge

ordinaria sull'ordinamento giudiziario. Le cui disposizioni non possono

essere ritenute illegittime se per alcuni momenti processuali', in cui

è più pronunciato il carattere impersonale della funzione, atteggiano

a criteri gerarchici l'attività dell'organo.

Infatti, a differenza delle garanzie di indipendenza previste

dall'art. 101 Cost. a presidio del singolo giudice, quelle che

riguardano il pubblico ministero si riferiscono all'ufficio

unitariamente inteso e non ai singoli componenti di esso.

Del resto, nella fase istruttoria e predibattimentale, vi sono

rapporti, tra il titolare dell'ufficio e i "dipendenti magistrati", di

carattere amministrativo e non giurisdizionale, ben diversi da quelli

che coinvolgono la sfera di competenza del giudice (vedansi le sentenze

n. 110 del 1963 e n. 32 del 1964, che hanno dichiarato illegittimi, in

riferimento all'art. 25 Cost., rispettivamente gli artt. 234, secondo

comma, e 392, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura

penale).

Mette conto far presente che la legge delega per la riforma del

codice di procedura penale, col sancire l'autonomia gerarchica e la

insostituibilità del pubblico ministero d'udienza, implicitamente

questa e quella esclude nelle altre fasi: legge 3 aprile 1974, n. 108,

art. 1, n. 61.

3. - Quanto al problema se il procuratore della Repubblica aggiunto

fosse legittimato a richiamare l'atto dopo la chiusura dell'istruzione

sommaria, esso coinvolge una questione di validità giuridica della

revoca della richiesta del decreto di citazione e della sua

sostituzione, questione da risolversi dal giudice di merito alla

stregua dei principi generali dell'ordinamento processuale penale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30

gennaio 1941, n. 12, sollevata, in riferimento agli articoli 101,

secondo comma, e 107, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal

tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere