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Ordinanza 42/1976 ECLI:IT:COST:1976:42 Generato dall'IA

Ordinanza 42/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 42/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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tra la Congregazione religiosa "Suore Ancelle della Divina Provvidenza"

Regesto Legislator

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Ordinanza 42/1976 · Corte costituzionale: tra la Congregazione religiosa "Suore Ancelle della Divina Provvidenza"

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici distacco di lavoratori cessazione dell'attività lucrativa perdita dell'impiego causata soppressione di posti di lavoro protezione dalla disdetta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 35

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi

con ordinanza emessa il 22 gennaio 1975 dal pretore di Potenza e il 5

giugno 1975 dal tribunale di Trani nei procedimenti civili vertenti,

rispettivamente, tra Calabresi Filomena e la Cassa edile di Potenza e

tra la Congregazione religiosa "Suore Ancelle della Divina Provvidenza"

Ospedale psichiatrico di Bisceglie e Cosmai Antonio ed altri, iscritte

ai nn. 323 e 327 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975 e n.

249 del 17 settembre 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui limita

l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese

industriali, commerciali ed agricole.

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non

fondata da questa Corte con sentenza n. 189 del 1975;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto

dei lavoratori), nella parte in cui limita l'applicabilità delle

disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese industriali, commerciali ed

agricole, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento

agli artt. 3 e 35 della Costituzione, e già decisa con la sentenza 27

giugno 1975, n. 189.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere