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Ordinanza 40/1976 ECLI:IT:COST:1976:40 Generato dall'IA

Ordinanza 40/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 40/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 40/1976 · Corte costituzionale: possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica

Parole chiave

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sequestro del veicolo contratto di compravendita di veicoli bene sequestrato dissequestro di beni vendita a titolo di autotutela vendita di cose mobili
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, quarto e

quinto comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei

sali e tabacchi, come modificato dall'articolo unico della legge 31

ottobre 1966, n. 953, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1973

dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento penale

a carico di Daniele Rosario e Ruocco Ciro, iscritta al n. 310 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che con ordinanza in epigrafe, emessa dal giudice

istruttore presso il tribunale di Napoli, è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

109, quarto e quinto comma della legge 17 luglio 1942, n. 907

(integrato dall'articolo unico della legge 31 ottobre 1966, n. 953),

nella parte in cui dispone che i mezzi di trasporto che servirono o

furono destinati a commettere il reato di contrabbando e sequestrati

possono essere venduti dai competenti organi doganali mediante pubblica

gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto

previa autorizzazione del giudice competente a conoscere del reato e

che la vendita potrà essere negata se il mantenimento del sequestro

sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Considerato che la questione, prospettata negli stessi termini dal

tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Nicoletti

Severino ed altri con ordinanza emessa il 21 febbraio 1972, è stata

già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 28 maggio

1974, n. 161.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 109, quarto e quinto comma, della legge 17

luglio 1942, n. 907, come integrato dall'art. 1 della legge 31 ottobre

1966, n. 953, proposta, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e

27, secondo comma, della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere