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Ordinanza 37/1976 ECLI:IT:COST:1976:37 Generato dall'IA

Ordinanza 37/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 37/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dal Consiglio regionale della Puglia il 22 aprile 1972 e riapprovata il

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Ordinanza 37/1976 · Corte costituzionale: dal Consiglio regionale della Puglia il 22 aprile 1972 e riapprovata il

Parole chiave

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territorio non autonomo amministrazione regionale diritto regionale divieto di abbandonare un dato territorio sviluppo regionale comune scolastico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dal Consiglio regionale della Puglia il 22 aprile 1972 e riapprovata il

10 settembre 1974, recante "Costituzione in comune autonomo della

frazione di Porto Cesareo, con distacco dal comune di Nardò, in

provincia di Lecce", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato il 28 settembre 1974, depositato in

cancelleria l'8 ottobre successivo ed iscritto al n. 16 del registro

ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della legge approvata il 22 aprile 1972 e riapprovata il

10 settembre 1974 dal Consiglio regionale della Puglia, recante

costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, con

distacco dal comune di Nardò, in provincia di Lecce, per contrasto con

l'art. 133, comma secondo, della Costituzione e con l'art. 63 dello

Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 439, in

relazione agli artt. 21 e 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n.

27;

che con atto depositato il 19 gennaio 1976 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è

stata accettata dal Presidente della Regione Puglia.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da

dichiararsi estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere