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Sentenza 3/1976 ECLI:IT:COST:1976:3 Generato dall'IA

Sentenza 3/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 3/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973, n.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 42 della Costituzione; Sentenza 3/1976 · Corte costituzionale: 223 del 29 agosto 1973, n.

Parole chiave

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riduzione del canone locativo canone del diritto di superficie aumento di pigione del locatore arretrati di locazione equo canone protrazione della locazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
- con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - attraverso la
art. 42 della Costituzione
dell'art. 42 secondo comma della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

primo e secondo comma, e 3 della legge 6 novembre 1963, n. 1444 (norme

relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione), e

delle successive leggi di proroga, promossi con ordinanze emesse l'8

maggio 1973, il 19 giugno e il 5 novembre 1974 dal pretore di Roma in

tre procedimenti civili vertenti tra Frisardi Alvaro e Palma Achille e

tra Gallone Armando, Panaccione Francesco e la società Paolense,

iscritte al n. 272 del registro ordinanze 1973, al n. 352 del registro

ordinanze 1974 e al n. 34 del registro ordinanze 1975 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973, n.

284 del 30 ottobre 1974 e n. 62 del 5 marzo 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Con ordinanza in data 8 maggio 1973 (emessa nel procedimento

civile tra Alvaro Frisardi ed Achille Palma, per il rimborso di somme

che si assumevano corrisposte a seguito di indebito aumento di canone

locativo bloccato ex art. 1 e 3 della legge 1963 n. 1444) e con

successiva ordinanza del 19 giugno 1974 (pronunziata in altro analogo

procedimento, vertente tra Armando Gallone e la società Paolense),

l'adito pretore di Roma ha sollevato, in quanto a suo avviso rilevante

e non manifestante infondata, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 3 della legge 6 novembre 1963 n. 1444, nonché di

tutte le norme di proroga della detta legge fino al 31 dicembre 1973 (e

precisamente: art. 1 della legge 1 ottobre 1965 n. 1110; art. 3 della

legge 17 dicembre 1965 n. 1395; art. 1 della legge 27 giugno 1966 n.

453; art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1123; art. 2 d.l. 27 giugno

1967 n. 460, convertito in legge 29 luglio 1967 n. 628; art. 1 bis d.l.

22 dicembre 1968 n. 1240, convertito in legge 12 febbraio 1969 n. 4;

art. 2 della legge 26 novembre 1969 n. 833; art. 56 d.l. 26 ottobre

1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034).

Tutte le norme indicate - in quanto non prevedono alcuna forma di

concreta rivalutazione del canone "bloccato" delle locazioni -

vulnererebbero, infatti, secondo il giudice a quo, il precetto

dell'art. 42 secondo comma della Costituzione.

In particolare, poi, il comma secondo dell'art. 1 legge 1963 n.

1444 citato - consentendo riduzioni autoritative dei canoni, ove in

precedenza maggiorati in misura eccedente determinate percentuali -

contrasterebbe anche con il precetto dell'eguaglianza (art. 3 della

Costituzione); in quanto legittimerebbe, sia pur entro certi limiti,

aumenti già apportati o concordati, senza contemporaneamente

consentire i medesimi aumenti per i canoni rimasti invariati.

2. - Con altra ordinaza del 5 novembre 1974 (emessa nel

procedimento civile tra Francesco Panaccione e la società Paolense),

ancora il pretore di Roma ha riproposto la questione di legittimità

della normativa sul blocco dei canoni in riferimento all'art. 42, comma

secondo della Costituzione con estensione, per altro, dell'impugnazione

anche nei confronti dello art. 1, della sopravvenuta legge 12 agosto

1974, n. 351. La quale ultima - pur prevedendo la possibilità di

aumento dei canoni (in misura non superiore al venti per cento per i

contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947 ed al dieci per cento

per i contratti stipulati tra il 1 marzo 1947 ed il 1 gennaio 1953) -

non soddisferebbe, comunque (proprio per la eccessiva limitazione

nell'entità e nel tempo degli anzidetti aumenti), l'esigenza

prospettata di tutela della proprietà.

3. - Ritualmente notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze

de quibus ed instaurati i relativi giudizi innanzi alla Corte, è in

questi intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per

sostenere, in ogni caso, l'infondatezza delle sollevate questioni.

:

1. - Per la sostanziale identità delle questioni prospettate, i

tre giudizi vanno preliminarmente riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

2. - Con le ordinanze di rinvio è denunziato a questa Corte il

regime di blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani

adibiti ad uso di abitazione, quale nel complesso attuato attraverso le

norme in epigrafe indicate.

L'impugnativa trae motivo dal rilievo, in particolare, della

mancata previsione, nella normativa sopradetta, di alcun meccanismo

(tranne quello - considerato "inadeguato" - di cui all'art. 1 legge

1974 n. 351) di rivalutazione periodica del canone, bloccato "per lungo

periodo di tempo in cui si sarebbe di fatto verificata una notevole

svalutazione monetaria".

Discenderebbe da ciò, appunto, l'ipotizzata lesione del diritto

del proprietario ("a conservare invariato, nel valore di acquisito, il

canone locatizio") e la conseguente vulnerazione del precetto

costituzionale (art. 42 comma secondo), che quel diritto garantisce.

3. - La questione non è fondata.

Il regime di blocco in discussione - come dalla Corte già

precisato con sentenza n. 30 del 1975 (a proposito di proroga, in

genere, delle locazioni) - si giustifica alla stregua dell'art. 42

della Costituzione (di cui erroneamente si deduce la violazione);

giacché questo "riconosce e garantisce la proprietà ma riserva alla

legge di determinarne (i modi di acquisto e di godimento ed) i limiti

allo scopo di realizzarne la funzione sociale". Funzione che qui, in

particolare, si identifica nello scopo di assicurare il bene primario

dell'abitazione a categorie di soggetti non superanti determinati

livelli di reddito e, quindi, non in grado di accedervi in base alle

leggi del mercato libero.

4. - È pur vero, d'altra parte, che i "limiti" sopradetti, "se

possono comprimere le facoltà che formano la sostanza del diritto di

proprietà, non possono mai pervenire ad annullarle". (cfr. sentenza

n. 155 del 1972).

Ma tale principio - che, nella sentenza n. 155 del 1972 citata,

sorregge la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 legge 11

febbraio 1971 n. 11 ("per l'omessa previsione di forme di periodica

rivalutazione del canone in denaro dei fondi rustici") - non può,

contrariamente all'assunto del giudice a quo, condurre ad analoga

conclusione di illegittimità nei rispetti della normativa impugnata.

E ciò per la fondamentale ragione (posta anche in luce

dall'Avvocatura dello Stato) che - mentre nella materia dell'affitto di

fondi rustici, il giudizio di costituzionalità è stato formulato sul

presupposto del carattere ordinario della relativa disciplina - nella

specie viene, invece, in considerazione una disciplina (quale è

appunto quella sul blocco dei canoni locativi), costituente un mezzo

straordinario di intervento pubblico, preordinato a fronteggiare crisi

congiunturali del settore dell'edilizia abitativa.

In altre parole, l'eventuale alterazione dell'equilibrio (il quale

deve pur sussistere) tra interessi dei conduttori ed interessi dei

proprietari locatori - quale si connetterebbe ad una disciplina che in

via normale e permanente riducesse ad irrisoria misura il reddito della

proprietà edilizia - non viene qui in rilievo (e la Corte si esime,

pertanto, dall'esaminarla) in quanto proprio gli indicati caratteri di

straordinarietà e temporaneità di tale disciplina ne giustificano in

ogni caso la legittimità: in funzione dello scopo sociale di

intervento in favore delle classi meno abbienti, che si realizza senza

una definitiva ed irreversibile compressione delle facoltà di

godimento del proprietario.

5. - Non va, a questo punto, per altro trascurata la circostanza

della uniforme ripetizione e sovrapposizione nel tempo di normative di

blocco.

La considerazione di tale circostanza prospetta, infatti, il

pericolo che - in dipendenza dell'ulteriore procrastinarsi di tali

normative - possa di fatto acquisirsi al regime di blocco quel

carattere di ordinarietà (che per il momento non gli si riconosce).

Ora, tale evenienza - ove in concreto si verificasse potrebbe

indurre la Corte a riformulare, sotto tale diverso presupposto, il

giudizio di legittimità sulla disciplina di blocco, con riferimento ai

parametri costituzionali, e con riguardo, tra l'altro, anche

all'aspetto della valutazione comparativa delle condizioni economiche

del locatore.

6. - Parimenti infondata è, poi, l'altra sollevata questione di

costituzionalità concernente il comma secondo dell'art. 1 della legge

1963 n. 1444 citato.

La norma, ad avviso del giudice a quo, contrasterebbe - come detto

- con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui - attraverso la

prevista riduzione autoritativa di canoni maggiorati in misura

"eccedente" determinate percentuali - finirebbe, in pratica, con il

legittimare aumenti già apportati o concordati, senza

contemporaneamente consentire i medesimi aumenti per i canoni rimasti

invariati.

Ora, deve, appunto, escludersi la prospettata lesione del precetto

dell'eguaglianza, giacché la disposizione impugnata ha, in realtà,

operato nei confronti di due distinte categorie di locatori: di quelli,

cioè, che non avevano richiesto aumenti prima dell'entrata in vigore

della legge (così facendo presumere di ritenere i canoni stessi per

loro equi e remunerativi) e di quelli, invece, che avevano apportato

maggiorazioni.

La prevista riduzione del canone non poteva, ovviamente, rivolgersi

che alla seconda delle due indicate categorie; e razionalmente essa è

stata contenuta in limiti percentuali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale:

degli artt. 1 e 3 della legge 6 novembre 1963, n. 1444, (norme relative

ad immobili urbani ad uso di abitazione), nonché delle successive

norme di proroga della detta legge (e precisamente: art. 1 della legge

1 ottobre 1965, n. 1110; articolo 3 della legge 17 dicembre 1965, n.

1395; art. 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453; art. 1 della legge 23

dicembre 1966, n. 1123; art. 2 del d.l. 27 giugno 1967, n. 460,

convertito in legge 28 luglio 1967, n. 628; art. 1 bis del d.l. 22

dicembre 1968, n. 1240, convertito in legge 12 febbraio 1969, n. 4;

art. 2 della legge 26 novembre 1969, n. 833; art. 56 del d.l. 26

ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

art. 1, quarto comma, d.l. 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge

4 agosto 1973, n. 495; art. 1, quarto comma, legge 22 dicembre 1973, n.

841; art. 1 della legge 12 agosto 1974, n. 351) sollevata, con le

ordinanze in epigrafe indicate - in riferimento all'art. 42, secondo

comma, della Costituzione;

dichiara altresì non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 novembre 1963,

n. 1444, sollevata nelle stesse ordinanze, con riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere