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Ordinanza 273/1976 ECLI:IT:COST:1976:273 Generato dall'IA

Ordinanza 273/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 273/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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previdenza sociale, il pretore di Milano, con riferimento agli artt. 3,

Regesto Legislator

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Ordinanza 273/1976 · Corte costituzionale: 3,

Parole chiave

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rendita d'invalidità per coniugi rendita per vedovo età legale di pensionamento pensione d'invalidità rendita per superstiti soppressione della rendita
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, promosso con

ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal pretore di Milano nel

procedimento del lavoro vertente tra Belloni Elide e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 487 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 8 ottobre 1974, emessa nel procedimento

del lavoro vertente tra Belloni Elide e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, il pretore di Milano, con riferimento agli artt. 3,

29, 31, 36 e 38 della Costituzione, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n.

153, nella parte in cui esclude che il coniuge superstite abbia diritto

alla pensione di riversibilità "quando, dopo la decorrenza della

pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a

72 anni ed il matrimonio sia durato meno di due anni";

che, nel giudizio dinanzi a questa Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza

della dedotta questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, dopo la pronuncia della ordinanza di rimessione,

con sentenza n. 3 del 16 gennaio 1975, questa Corte ha dichiarato non

fondate, con riferimento alle stesse disposizioni costituzionali,

analoghe questioni di legittimità costituzionale proposte in ordine

all'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e

agli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,

modificati dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, i quali

subordinano alle stesse limitazioni il diritto alla pensione di

riversibilità per il coniuge del pensionato già dipendente di ente

locale e per il coniuge del pensionato statale;

che i principi affermati dalla Corte nella richiamata decisione e

le considerazioni ed argomentazioni che la sorreggono sono pienamente

applicabili anche alla disposizione in esame, impugnata nel presente

giudizio in relazione agli stessi profili di illegittimità già

esaurientemente esaminati e disattesi;

che, ciò stante, ricorrono le condizioni previste dalla legge per

procedere alla dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta

questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

concernente "revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di sicurezza sociale" proposta dal pretore di Milano, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 31,

36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere