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Ordinanza 272/1976 ECLI:IT:COST:1976:272 Generato dall'IA

Ordinanza 272/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 272/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento

Regesto Legislator

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Ordinanza 272/1976 · Corte costituzionale: interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento

Parole chiave

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obbligo di ridurre il danno azione civile ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati garanzia di un equo processo sanatoria del vizio procedurale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6,

del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1974 dal

pretore di Frosinone nel procedimento penale a carico di Mancini

Orlando, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Frosinone solleva questione

di legittimità costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale,

concernente la circostanza attenuante del risarcimento del danno

derivante da reato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il sig.

Orlando Mancini col patrocinio dell'avv. Carlo Mancini che ha concluso

per la illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Considerato che, con sentenza n. 111 dell'11 dicembre 1964, questa

Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 62, n. 6, nella parte in cui la disposizione

stabilisce che attenua il reato "l'avere, prima del giudizio, riparato

interamente il danno, mediante il risarcimento di esso", in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che tutte le argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione

sono state già puntualmente esaminate e disattese nella motivazione

della predetta decisione e che non sono stati prospettati profili

nuovi;

che, pertanto, non sussistono ragioni che inducano a modificare la

precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 62, n. 6, del codice penale, promossa dal

pretore di Frosinone, in riferimento agli artt. 3 e 24 del la

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere