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Ordinanza 271/1976 ECLI:IT:COST:1976:271 Generato dall'IA

Ordinanza 271/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 271/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riferisce all'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939

Regesto Legislator

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Ordinanza 271/1976 · Corte costituzionale: all'assistenza conforme al dettato costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Parole chiave

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indennità giornaliere di malattia indennità di disoccupazione dell'assicurato congedo di malattia nozione di malattia professionale graduazione dei contributi cassa malati obbligatoria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto

comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si

riferisce all'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939

per gli operai dell'industria, promosso con ordinanza emessa il 18

giugno 1974 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento del lavoro

vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le

malattie e Palladino Mario, iscritta al n. 413 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del

27 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con ordinanza 18 giugno 1974, pronunciata nel corso

del procedimento di lavoro vertente tra l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie e Palladino Mario, il tribunale di

Lagonegro, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto

comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui

recepisce l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939

per gli operai dell'industria, il quale fissa il termine massimo per la

corresponsione durante l'anno della indennità di malattia;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie, col patrocinio degli

avvocati Salvatore Di Pasquale e Giorgio Foà, ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, i quali hanno chiesto che la dedotta questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,

infondata.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 67 del 25 marzo 1975,

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella

parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a), del contratto

collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, in

considerazione del fatto che la norma impugnata non ha recepito

l'accordo collettivo e che la legge n. 138 del 1943 ha dato vita ad un

"sistema generalizzato ed uniforme di assistenza e, presentandosi come

derogatoria della disciplina corporativa, è idonea a garantire, come

in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento

assistenziale in caso di malattie che ha trovato un preciso

riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, della

Costituzione";

che le considerazioni svolte dalla Corte nella predetta decisione

valgono anche in ordine alla questione di legittimità dedotta nel

presente giudizio, nel senso che il termine di cui all'art. 14 del

contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 non è recepito nella

legge 11 gennaio 1943, n. 138, la quale attribuisce al lavoratore un

diritto all'assistenza conforme al dettato costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943,

n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 14 del contratto

collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria,

sollevata dal tribunale di Lagonegro con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI-

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere