Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 270/1976 ECLI:IT:COST:1976:270 Generato dall'IA

Ordinanza 270/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 270/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 270/1976 · Corte costituzionale: l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
istituto di previdenza suddivisione della previdenza professionale diritti a pensione legislazione in materia di sicurezza sociale calcolo della rendita d'invalidità trattamento economico, previdenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13

del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (sull'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n.

1272, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con

l'art. 22, quinto comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, promosso

con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 16 ottobre 1973 dal tribunale di Genova,

nel procedimento civile vertente tra Parodi Emilio e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 137 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 146 del 5 giugno 1974;

2. - ordinanza emessa il 21 maggio 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra Vailati

Antonio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

380 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con ordinanza 16 ottobre 1973, pronunciata nel corso

della causa civile vertente tra Parodi Emilio e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, il tribunale di Genova ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939,

n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con

l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con l'art. 22 della

legge 21 luglio 1965, n. 903, per violazione dell'art. 3 della

Costituzione;

che con l'ordinanza 21 maggio 1974, emessa nel corso del

procedimento civile vertente tra Vailati Antonio e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, il giudice del lavoro del tribunale di Milano

ha impugnato la stessa disposizione di legge, con riferimento agli

artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, e 38, secondo comma, della

Costituzione;

che, nei rispettivi giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, si

sono costituiti il sig. Emilio Parodi, col patrocinio degli avvocati

Benedetto Bussi e Salvatore Marino, e il sig. Antonio Vailati a mezzo

degli avvocati Angelo Fumarola e Benedetto Bussi, i quali hanno

concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della

norma impugnata;

che, inoltre, in entrambi i giudizi, si è costituito l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, col patrocinio degli avvocati G.

Battista Doria e Giulio Abati, il quale ha chiesto, invece, che la

dedotta questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non

fondata.

Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale

(che investe la norma impugnata nella parte in cui, nell'ambito della

disciplina delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dispone che, se viene a

morte un pensionato o assicurato e se superstite è il marito, la

pensione di riversibilità è a questo corrisposta, nel caso in cui

esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma

dell'art. 10 del r.d.l. n. 636 del 1939) è stata già dichiarata non

fondata, con riferimento agli artt. 3, 29, 37 e 38 della Costituzione,

con sentenza n. 201 del 29 dicembre 1972 e manifestamente infondata,

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza n. 50 del

27 febbraio 1974;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente

decisione;

che gli argomenti svolti nella predetta decisione valgono anche per

quanto riguarda il profilo della illegittimità della norma denunciata

con riferimento all'art. 31, primo comma, della Costituzione, il quale

non assume autonomo rilievo rispetto alle altre censure già esaminate

e disattese dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, numero 636,

convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2

della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'art. 22 della legge 21 luglio

1965, n. 903; questione proposta, con le ordinanze in epigrafe, dal

tribunale di Genova e dal giudice del lavoro del tribunale di Milano,

in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo comma, e 38,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALLUSTRI - Cancelliere.