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Ordinanza 269/1976 ECLI:IT:COST:1976:269 Generato dall'IA

Ordinanza 269/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 269/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 269/1976 · Corte costituzionale: distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali

Parole chiave

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monopolio di Stato concorrenza e aiuti di Stato tassa di monopolio pericolo di collusione monopolio sull'alcol collaboratore della Securitate

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 luglio

1942, n. 907, e successive modificazioni contenute nella legge 3

gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi, e

dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383),

promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dal tribunale di

Sondrio nel procedimento penale a carico di Patrone Guido ed altro,

iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che l'ordinanza del tribunale di Sondrio propone due

distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali

riguarda la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni

(contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27), concernente il monopolio

di Stato sui tabacchi, in riferimento agli artt. 41 e 43 della

Costituzione; e la seconda relativa alla norma contenuta nell'art. 3

della legge 9 dicembre 1941, n. 1883 (rectius: n. 1383), sul reato di

collusione con estranei da parte del militare della guardia di finanza,

per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo della Avvocatura generale

dello Stato che ha concluso per la infondatezza delle dedotte questioni

di illegittimità.

Considerato che in ordine alla prima questione è necessario

disporre con separata ordinanza la restituzione degli atti al giudice a

quo per un nuovo esame della rilevanza;

che, in ordine alla seconda questione, questa Corte con sentenza n.

70 dell'8 aprile 1976 ha dichiarato non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n.

1383, che era stata precedentemente sollevata da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta

decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383

(concernente militarizzazione del personale civile e salariato in

servizio presso la guardia di finanza e disposizioni penali per i

militari del suddetto Corpo), proposta dal tribunale di Sondrio, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALLUSTRI - Cancelliere