Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 264/1976 ECLI:IT:COST:1976:264 Generato dall'IA

Sentenza 264/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 264/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel procedimento penale a carico di Guggia Giuseppe, iscritta al n. 512

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 2054 cod. civ; Sentenza 264/1976 · Corte costituzionale: 512

Parole chiave

Generato dall'IA
compensazione ed assistenza ai passeggeri assicurazione del trasporto rimborso delle spese di trasporto reati contro le pubbliche comunicazioni prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
Grappa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
art. 2054 cod. civ
a terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., richiamato nel primo comma
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo

comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990

(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con

ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 dal pretore di Bassano del Grappa,

nel procedimento penale a carico di Guggia Giuseppe, iscritta al n. 512

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 339 del 24 dicembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

:

Nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Guggia,

imputato per aver cagionato, in un incidente stradale, lesioni

personali colpose al trasportato Gianni Vian, il pretore di Bassano del

Grappa, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975, sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c,

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

:

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Bassano del Grappa

denunzia, per violazione del principio di eguaglianza, gli artt. 1,

terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella

parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la

responsabilità civile verso i terzi, derivante dalla circolazione di

veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone

trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su

veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da

noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma

eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone.

Il pretore lamenta la disparità di trattamento che in tal modo si

sarebbe determinata nell'ambito della categoria, delle persone

trasportate, ritenendola in contrasto con il primo comma dell'art. 3

della Costituzione, perché non sorretta da alcun ragionevole motivo.

2. - La questione non è fondata.

Già con sentenza n. 55 del 1975 questa Corte ha rilevato come, nel

caso di trasporto di persone, il legislatore nel porre in essere la

denunciata limitazione, in armonia con la convenzione di Strasburgo 20

aprile 1959, sia stato mosso dall'intento di attuare in modo graduale

il nuovo regime delle assicurazioni in esame e da quello di non rendere

ancora più gravosi gli oneri dell'assicurato. La Corte ha ancora

rilevato che le persone trasportate non possono precisamente definirsi

a terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., richiamato nel primo comma

della legge impugnata, il quale in certo modo definisce l'oggetto e

l'ambito di tutela predisposto dalla legge stessa.

Si tratta, pertanto, di una mancata estensione di norme

eccezionalmente coinvolgenti interessi di regola non protetti dalla

legge che si denunzia, in ordine alla quale la Corte deve ribadire che

il sindacato di legittimità costituzionale non può spingersi oltre

l'apprezzamento della ragionevolezza della disciplina nel suo

complesso.

Ora, al riguardo, va posto in rilievo come il trasporto anche

gratuito su mezzi, generalmente destinati ad una collettività,

richiede una sicura solvibilità del vettore sia per la possibile

gravità di eventuali danni sia per la componente di affidamento e di

necessità del trasporto, anche individualmente richiesto od ottenuto.

La circostanza che la legge esclude in altri casi di trasporto le

persone trasportate dalla copertura assicurativa obbligatoria rimane

pertanto giustificata dall'intento perseguito dal legislatore nel

valutare le diverse situazioni, mentre la Corte rinnova l'auspicio che

l'assicurazione obbligatoria sia maggiormente estesa a tutela di

apprezzabili interessi ed istanze già avanzate in sede di discussione

parlamentare.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),

promossa con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Bassano del

Grappa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere