Ordinanza 257/1976 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza. Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976. Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 257/1976 · Corte costituzionale: 219 del 15 luglio 1976. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza. Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976. Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Testo completo
ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza. Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976. Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le parole "avendo l'obbligo di estendere". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere