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Ordinanza 255/1976 ECLI:IT:COST:1976:255 Generato dall'IA

Ordinanza 255/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 255/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 36 della Costituzione; Ordinanza 255/1976 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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durata legale del lavoro lavoro straordinario ore di lavoro non effettuate lavoro a tempo determinato autorizzazione al lavoro domenicale condizioni di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
art. 36 della Costituzione
all'art. 36 della Costituzione nell'assunto che spetta al giudice
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle

imprese industriali e commerciali), promosso con ordinanza emessa l'8

maggio 1974 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente

tra il Condominio via Ulanowski n. 52 e Bui Asdaghi, iscritta al n. 95

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visto l'atto di costituzione del Condominio di via Ulanowski;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo

comma e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Considerato che analoga questione relativa al solo art. 3 è stata

dichiarata non fondata con sentenza n. 99 del 1971 in riferimento

all'art. 36 della Costituzione nell'assunto che spetta al giudice

ordinario dedurre - secondo i consueti criteri ermeneutici - dai

principi dell'ordinamento i massimi di durata della giornata

lavorativa, tenendo conto dell'interesse del lavoratore all'integrità

fisica;

che gli stessi argomenti valgono ad escludere una violazione del

principio d'eguaglianza anche da parte dell'art. 1 del denunziato

decreto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, legge 11

marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del

r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata dal tribunale di Genova, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere