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Ordinanza 254/1976 ECLI:IT:COST:1976:254 Generato dall'IA

Ordinanza 254/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 254/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 49 c.c, art. 76 della Costituzione; Ordinanza 254/1976 · Corte costituzionale: 1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza

Parole chiave

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soppressione delle prestazioni adattamento delle retribuzioni riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio compensazione della rendita d'invalidità disposizioni sul trattamento economico prestazioni compensative

Disposizioni normative citate

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art. 49 c.c
1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza
art. 76 della Costituzione
all'art. 76 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio

1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza

emessa l'11 dicembre 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel

procedimento civile vertente tra la società Centro Femminile di

Sanità e gli eredi di Monni Tullio, iscritta al n. 75 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di costituzione degli eredi di Monni Tullio;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14

luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art. 49 del

c.c.n.l. 24 maggio 1956 contenente norme sul trattamento economico e

normativo dei dipendenti degli istituti di cura privati, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Considerato che con sentenze nn. 120, 129, 150, 242 del 1974 e 45,

65, 101 e 196 del 1975 ed altre successive questa Corte ha ritenuto

inammissibili tutte le questioni relative ai contratti collettivi in

oggetto perché esse coinvolgono un problema di interpretazione e di

compatibilità di clausole contrattuali o con la Costituzione, o con la

legge di delegazione, direttamente risolvibile dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art.

49 del c.c.n.l. 24 maggio 1956, sollevata dalla Corte d'appello di Roma

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere