Ordinanza 254/1976 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 49 c.c, art. 76 della Costituzione; Ordinanza 254/1976 · Corte costituzionale: 1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio
1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza
emessa l'11 dicembre 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel
procedimento civile vertente tra la società Centro Femminile di
Sanità e gli eredi di Monni Tullio, iscritta al n. 75 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto l'atto di costituzione degli eredi di Monni Tullio;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che la Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe
ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14
luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art. 49 del
c.c.n.l. 24 maggio 1956 contenente norme sul trattamento economico e
normativo dei dipendenti degli istituti di cura privati, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Considerato che con sentenze nn. 120, 129, 150, 242 del 1974 e 45,
65, 101 e 196 del 1975 ed altre successive questa Corte ha ritenuto
inammissibili tutte le questioni relative ai contratti collettivi in
oggetto perché esse coinvolgono un problema di interpretazione e di
compatibilità di clausole contrattuali o con la Costituzione, o con la
legge di delegazione, direttamente risolvibile dal giudice a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art.
49 del c.c.n.l. 24 maggio 1956, sollevata dalla Corte d'appello di Roma
con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere