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Ordinanza 253/1976 ECLI:IT:COST:1976:253 Generato dall'IA

Ordinanza 253/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 253/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 253/1976 · Corte costituzionale: obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

Parole chiave

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vertenza di assicurazione sociale sottrazione dei contributi d'assicurazione contenzioso dell'assicurazione invalidità diritto a una copertura assicurativa più estesa uguaglianza nell'illegalità graduazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nell'assunto che
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32,

primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le ordinanze emesse

il 17 ottobre e il 26 settembre 1974 dal pretore di San Miniato nei

procedimenti penali a carico di Mozzillo Carmine e Tenerani Roberto,

iscritte ai nn. 504 e 505 del registro ordinanze 1974 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di San Miniato con le due ordinanze - di

identico tenore - di cui in epigrafe, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nell'assunto che

violazioni di altre norme relative ad altre assicurazioni obbligatorie

sono punite con pene o sanzioni amministrative di minore gravità.

Considerato che questa Corte con numerose pronunzie ha affermato

che la determinazione dell'entità della pena edittale e della sua

qualità spetta all'incensurabile potere discrezionale del legislatore

all'infuori dell'eventualità che la sperequazione non riesca sorretta

da ogni, benché minima, giustificazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 24

dicembre 1969, n. 990, sollevata dal pretore di San Miniato con le

ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere