Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 251/1976 ECLI:IT:COST:1976:251 Generato dall'IA

Ordinanza 251/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 251/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1974

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 251/1976 · Corte costituzionale: malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1974

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita d'invalidità dell'assicurazione infortuni indennità di disoccupazione dell'assicurato indennità giornaliere di malattia rendita per menomazione dell'integrità sospensione del diritto all'indennità soppressione delle rendite di invalidità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1974

dal giudice del lavoro del tribunale di Torino nel procedimento civile

vertente tra La Porta Edoardo e l'INAIL, iscritta al n. 291 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito l'avv. Massimo Ungaro, per l'INAIL.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Che il giudice a quo ha considerato non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso

contenuto nell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("o liquidati

in capitale ai sensi dell'art. 75"), in riferimento agli artt. 3, 38 e

76 della Costituzione e che, ove la questione fosse accolta, le norme

da applicarsi nella specie sarebbero gli artt. 80 e 82 del decreto del

1965;

2. - che, peraltro, l'art. 80 fa espresso riferimento alla

liquidazione di una rendita e non alla capitalizzazione di essa, e

l'art. 82 si riferisce alla ben diversa ipotesi della rendita

riscattata;

3. - che risulta dagli atti che nella specie si trattava di

infortunio che comportava, di per sé considerato, una inabilità

permanente solo del 5% e che, inoltre, la rendita era stata

capitalizzata per cui all'attore, in forza degli artt. 80 e 82 sopra

ricordati, non avrebbe mai potuto essere riconosciuto alcun indennizzo;

4. - che pertanto si appalesa necessario, da parte del giudice a

quo, il riesame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere