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Ordinanza 250/1976 ECLI:IT:COST:1976:250 Generato dall'IA

Ordinanza 250/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 250/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 250/1976 · Corte costituzionale: nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia

Parole chiave

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protezione dell'unione coniugale contributo straordinario in denaro matrimonio consuetudinario consenso del coniuge assegno di matrimonio dovere di assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del

codice civile del 1865, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre

1974 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra

Turani Lino Aldo e Tamborini Enrico ed altri, iscritta al n. 78 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice

civile del 1865, relativo al divieto di donazione tra coniugi, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice

civile attuale che tale divieto riproduceva;

che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di

nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia

nella proponibilità che nella prosecuzione, all'esistenza di una

medesima causa di nullità nel codice vigente;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,

l'accertamento della sopravvivenza della nullità deve essere

effettuato con riferimento al momento della decisione e non con il

testo iniziale del nuovo codice;

che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il

giudice a quo riesamini la rilevanza della questione con riguardo al

citato art. 137 delle disposizioni transitorie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere