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Sentenza 247/1976 ECLI:IT:COST:1976:247 Generato dall'IA

Sentenza 247/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 247/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto

Regesto Legislator

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Sentenza 247/1976 · Corte costituzionale: 13 del registro 1975, per conflitto

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 16 aprile 1975, depositato in cancelleria il 2

maggio successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1975, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito del decreto 25 novembre 1974, n. 152/A

del Presidente della Regione siciliana, avente per oggetto

"Ricostituzione del Comitato regionale dei prezzi".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

ricorrente, e l'avv. Guido Aula, per la Regione.

:

Il Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto

legislativo regionale 15 ottobre 1947, n. 86, ratificato con la legge

regionale 6 dicembre 1948, n. 47 provvedeva alla ricostituzione del

Comitato regionale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi

nell'ambito della Regione siciliana, con decreto 25 novembre 1974, n.

152/A.

Avverso tale decreto il Presidente del Consiglio dei ministri

proponeva ricorso a questa Corte per regolamento di competenza,

assumendo che la disciplina dei prezzi non è materia di competenza

regionale, bensì esclusivamente statale, riguardando la "tutela ed il

perseguimento d'interessi nazionali" ed opponendo che la legge

regionale, in base alla quale il decreto impugnato era stato emanato,

sarebbe stata abrogata dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R.

n. 1182 del 1949 e, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata, in via

incidentale, costituzionalmente illegittima.

In conseguenza, con tale ricorso, si chiedeva che previa

sospensione della sua esecuzione, l'impugnato decreto venisse

annullato.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, il

cui patrocinio eccepiva: che doveva escludersi l'abrogazione sia

espressa, sia tacita del decreto legislativo regionale 15 ottobre 1947,

n. 86, e relativa legge di ratifica, per effetto delle norme di

attuazione dello Statuto speciale, in materia di industria e commercio,

adottate con il d.P.R. n. 1182 del 1949; che la disciplina dei prezzi

rientra nella materia dell'industria e commercio per la quale la

Regione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale, ha competenza

legislativa esclusiva e che, quindi, non sussisteva la dedotta

illegittimità costituzionale della legge regionale n. 47 del 1948; che

non sussistevano le gravi ragioni che potessero giustificare la

richiesta sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato.

Questa Corte, con ordinanza n. 122 del 1975, respingeva la domanda

di sospensione dell'esecuzione.

Venuto, poi, alla sua cognizione, per la decisione nel merito, il

ricorso con il quale era stato sollevato il conflitto di attribuzione,

la Corte, con altra ordinanza n. 38 in data 19 febbraio 1976, dopo

avere escluso l'abrogazione della legge regionale n. 47 del 1948, per

effetto delle norme di attuazione di cui al sopra citato d.P.R. n. 1182

del 1949, sollevava davanti a se stessa questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto

speciale della Regione siciliana, del decreto legislativo regionale 15

ottobre 1947, n. 86, e della relativa legge di ratifica 6 dicembre

1948, n. 47.

Dopo gli adempimenti di legge, la questione di legittimità

costituzionale, come sopra sollevata, viene ora alla cognizione.

Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che, con l'atto d'intervento, attraverso una accurata analisi

della legislazione statale in materia di coordinamento e disciplina dei

prezzi, giunge alla conclusione che tale legislazione non lasci alcun

margine per un'eventuale competenza regionale in tale materia ed, in

particolare, che tale competenza possa trovare fondamento negli artt.

14 e 17 dello Statuto speciale siciliano, concludendo, in conseguenza,

con la richiesta di dichiarazione della piena fondatezza della

questione di legittimità costituzionale, sollevata da questa Corte.

Anche il Presidente della Regione siciliana si è costituito nel

presente giudizio ed il suo patrocinio sia con l'atto di costituzione,

sia con un'ampia memoria illustrativa, depositata il 28 ottobre 1976,

conclude chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

A sostegno di tale richiesta si deduce, in sostanza, quanto segue:

a) secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza numero 124 del

1957) i limiti della potestà legislativa attribuita alla Regione

siciliana dall'art. 14 dello Statuto speciale debbono essere ricavati

dal contenuto obbiettivo della norma regionale, ossia, dalla materia

regolata. Il coordinamento e la disciplina dei prezzi incide non

soltanto nella materia dell'industria e commercio, ma anche in quella

"dell'agricoltura e foreste" ed in quella "dell'incremento della

produzione agricola ed industriale, distribuzione, difesa dei prodotti

agricoli ed industriali e delle attività commerciali" materie tutte

rientranti nella potestà legislativa attribuita alla Regione, come

risulta dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 14 dello Statuto speciale.

b) Le esigenze del decentramento che hanno indotto il legislatore

nazionale ad attribuire ai Comitati provinciali, presieduti dai

prefetti, le stesse funzioni, a raggio provinciale, attribuite al

Comitato interministeriale, a raggio nazionale, giustificano,

evidentemente, anche la intermedia funzione a raggio regionale che

forma oggetto della legge impugnata, senza urtare contro quelle

esigenze esclusivamente nazionali che costituiscono, in sostanza, il

motivo essenziale su cui poggia l'impugnativa del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Con sentenza di pari data n. 246 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente

della Regione siciliana n. 86 del 1947 e della relativa legge di

ratifica n. 47 del 1948.

:

Per effetto della sopra menzionata sentenza di questa Corte n. 246

di pari data, sono venute meno le norme legislative in base alle quali

è stato emanato l'impugnato decreto 25 novembre 1974, n. 152/A del

Presidente della Regione siciliana, con la conseguenza che il ricorso

del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere accolto ed il

suddetto decreto regionale deve essere annullato perché esorbita dalla

competenza regionale ed invade quella statale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere

d'istituire e costituire Comitati regionali per il coordinamento e la

disciplina dei prezzi nell'ambito della Regione e, per conseguenza,

annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana 25 novembre

1974, n. 152/A, con il quale è stato ricostituito il "Comitato

regionale dei prezzi per il coordinamento e la disciplina dei prezzi

nell'ambito della Regione siciliana".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere