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Ordinanza 240/1976 ECLI:IT:COST:1976:240 Generato dall'IA

Ordinanza 240/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 240/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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finanziari), e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 240/1976 · Corte costituzionale: finanziari), e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la

Parole chiave

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amnistia fiscale imputazione dei pagamenti assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione perequazione finanziaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 22

dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati

finanziari), e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale di Firenze, nel

procedimento penale a carico di Marconcini Mauro, iscritta al n. 288

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;

2) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel

procedimento penale a carico di Vitali Alessandro, iscritta al n. 292

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1975 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza 22 aprile 1975 il tribunale di Firenze

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del

d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di

reati finanziari), in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto

ai reati riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i

tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660,

così come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n.

823, e non anche alle pendenze già regolarizzate al momento

dell'emanazione del decreto di amnistia;

che con ordinanza 24 aprile 1975 il tribunale di Ferrara ha

sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973,

n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la

definizione delle pendenze in materia finanziaria), nelle parti in cui

prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto

coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite,

escludendo coloro che hanno invece già provveduto a definire posizioni

in tutto analoghe;

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe

relativamente al d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 sono identiche ed

uguali a quella dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 32

del 1976;

che la questione relativa al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, è in

tutto analoga a quella dichiarata non fondata con tale sentenza, così

da potersi totalmente estendere ad essa gli argomenti e le conclusioni

ivi enunciate;

che non vengono addotti profili nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di

amnistia in materia di reati finanziari) e del d.l. 5 novembre 1973, n.

660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia

finanziaria), sollevate con le ordinanze citate in epigrafe, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere