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Ordinanza 239/1976 ECLI:IT:COST:1976:239 Generato dall'IA

Ordinanza 239/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 239/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Vigevano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 239/1976 · Corte costituzionale: 3 della Costituzione, la

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti proporzionalità della pena divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Vigevano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto

comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della

produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), promosso

con ordinanza emessa il 30 maggio 1975 dal tribunale di Vigevano,

iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1975 il tribunale di

Vigevano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma,

della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale

trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso

personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio.

Considerato che tale questione è stata già dichiarata non fondata

con la sentenza n. 9 del 1972;

che, comunque, a norma dell'art. 80 della legge 22 dicembre 1975,

n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) non è

più punibile chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche

quantità di sostanze stupefacenti per uso personale;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo perché in riferimento alla predetta legge 22 dicembre 1975, n.

685, valuti la rilevanza della questione proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere