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Sentenza 235/1976 ECLI:IT:COST:1976:235 Generato dall'IA

Sentenza 235/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 235/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Puglia è stata riapprovata la legge regionale, recante "Interventi per

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione, art. 81 della Costituzione; Sentenza 235/1976 · Corte costituzionale: Puglia è stata riapprovata la legge regionale, recante "Interventi per

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi competenza legislativa censure procedurali iniziativa legislativa tecniche legislative procedura d'approvazione

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
Si deduce in secondo luogo la violazione dell'art. 117 della
art. 81 della Costituzione
violato l'art. 81 della Costituzione, in quanto manca una valida
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

in seconda lettura il 23 aprile 1975 dal Consiglio regionale della

Puglia, recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in

favore degli artigiani", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 9 maggio 1975, depositato in

cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi

1975.

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

Nell'adunanza del 23 aprile 1975 del Consiglio regionale della

Puglia è stata riapprovata la legge regionale, recante "Interventi per

l'acquisto e la costruzione di case in favore degli artigiani".

Avverso la legge cosi riapprovata, e comunicata al Commissario del

Governo il 24 aprile successivo, il Governo della Repubblica, giusta

deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 maggio 1975, con ricorso

del 9 detti ha proposto questione di legittimità costituzionale per i

motivi che seguono, chiedendo per detta legge la declaratoria di

illegittimità costituzionale.

Si assume anzitutto in ricorso che la legge impugnata violi l'art.

127, ultimo comma, della Costituzione e l'art. 57, ultimo comma, dello

Statuto regionale per il fatto che la riapprovazione non ha avuto luogo

con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio e

cioè di almeno 26 consiglieri su 50. Dalla mancata osservanza delle

norme costituzionali e statutarie sopra richiamate discenderebbe un

vizio nell'iter procedimentale della legge che impedisce alla stessa di

venire a giuridica esistenza.

Si deduce in secondo luogo la violazione dell'art. 117 della

Costituzione per incompetenza assoluta della Regione nella materia

dell'edilizia pubblica abitativa. Ed infine si assume che risulti

violato l'art. 81 della Costituzione, in quanto manca una valida

copertura per gli oneri pluriennali successivi all'esercizio in corso.

La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 27 ottobre 1976 il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Azzariti ha esibito copia conforme dell'estratto

dalle deliberazioni del Consiglio regionale della Puglia adottate

nell'adunanza del 23 aprile 1975, copia fotostatica del telegramma del

2 maggio 1975, n. 3227/20802, del Commissario del Governo presso la

Regione Puglia alla Presidenza del Consiglio dei ministri e copia della

pubblicazione del Ministero dell'interno relativa ai dati complessivi

dei risultati delle elezioni regionali del 7 giugno 1970. Ed ha svolto

le tesi a difesa del ricorso e concluso nel senso sopradetto.

:

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 127, ultimo comma, della

Costituzione e 57, ultimo comma, dello Statuto della Regione Puglia,

dell'art. 117 e dell'art. 81 della Costituzione, della legge recante

"Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in favore degli

artigiani" riapprovata il 23 aprile 1975 dal Consiglio regionale della

Puglia.

2. - La dedotta illegittimità costituzionale della legge è

anzitutto basata sul fatto che la riapprovazione di essa nel testo

originario, a seguito di rinvio, ha avuto luogo senza la maggioranza

assoluta richiesta dall'art. 127, ultimo comma, della Costituzione e

dall'art. 57, ultimo comma, dello Statuto regionale.

Dalla documentazione versata in atti risulta che nella adunanza del

23 aprile 1975 la proposta di riadozione della legge rinviata dal

Governo ha ottenuto il voto favorevole di 22 consiglieri (con

l'astensione di altri 11) sui 50 assegnati alla Regione, e che non si

è raggiunta la prescritta maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio.

In quella occasione si sarebbe dovuta considerare respinta la

proposta e quindi non riapprovata la legge (ed in questo senso si

sarebbe dovuto esprimere il Presidente del Consiglio regionale nel

proclamare il risultato della votazione). Ed invece si è erroneamente

ritenuto che la legge fosse stata riapprovata, e di questa, in quanto

tale, del pari erroneamente, è stata data comunicazione al Commissario

del Governo.

A ciò ha fatto seguito l'indicato ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, proposto (tra l'altro ed in primo luogo)

perché fosse accertata erga omnes l'invalidità della legge per vizio

formale del procedimento.

Il ricorso per le evidenti ragioni che precedono è pertanto

fondato, e la legge come sopra riapprovata è per ciò solo

costituzionalmente illegittima per contrasto con le indicate

disposizioni costituzionali e statutarie.

3. - Con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rimane

assorbito l'esame delle ulteriori e diverse censure (in riferimento

agli artt. 117 e 81 della Costituzione).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Puglia recante "Interventi per l'acquisto e la costruzione di case in

favore degli artigiani", riapprovata il 23 aprile 1975 con delibera n.

52 di quel Consiglio regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere