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Ordinanza 224/1976 ECLI:IT:COST:1976:224 Generato dall'IA

Ordinanza 224/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 224/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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febbraio 1974 nel corso di un procedimento per ricovero in casa di cura

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 224/1976 · Corte costituzionale: febbraio 1974 nel corso di un procedimento per ricovero in casa di cura

Parole chiave

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diritto alla libertà libertà di disporre di se stessi divieto della tortura sequestro di persona misura di contenzione carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della

legge 22 ottobre 1954, n. 1041, recante "disciplina della produzione,

del commercio e dell'impiego degli stupefacenti", promosso con

ordinanza emessa il 23 febbraio 1974 dal pretore di Napoli nel

procedimento per ricovero in casa di cura di Caracciolo Francesco ed

altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Napoli il 23

febbraio 1974 nel corso di un procedimento per ricovero in casa di cura

di Caracciolo Francesco ed altri è stata sollevata, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,

recante "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego

degli stupefacenti", limitatamente alla parte in cui non prevede la

difesa dell'interessato nel procedimento che si svolge dinanzi al

pretore ai fini dell'emanazione del decreto di ricovero.

Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione, è intervenuta a

dettare una nuova disciplina della materia la legge 22 dicembre 1975,

n. 685, recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope -

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza", la quale nel suo titolo XI (artt. 95 segg.) si

occupa particolarmente degli interventi preventivi, curativi e

riabilitativi introducendo forme di garanzie a favore degli

interessati, e nel suo art. 108 dispone espressamente l'abrogazione

della intera legge 22 ottobre 1954, n. 1041:, ad eccezione soltanto

dell'art. 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti;

che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per

un riesame della rilevanza della questione alla stregua del jus

superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere