Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 22/1976 ECLI:IT:COST:1976:22 Generato dall'IA

Ordinanza 22/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 22/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

riversibilità della pensione; e dell'art. 25, primo comma, della legge

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 22/1976 · Corte costituzionale: 25, primo comma, della legge

Parole chiave

Generato dall'IA
pensione d'invalidità rendita per vedova accredito di vecchiaia soppressione delle rendite di invalidità età legale di pensionamento rendita semplice di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
Ritenuto che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è
art. 3 Cost
in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (estensione

dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti,

mezzadri e coloni), e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge

30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 marzo 1974 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Martinelli Cleope e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 405 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 296 del 13 novembre 1974;

2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Galli Maria vedova Pelloni e

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 453 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974;

3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1975 dal tribunale di Reggio

Emilia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della

previdenza sociale e Bigi Italina, iscritta al n. 110 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 145 del 4 giugno 1975.

Visti gli atti di costituzione di Martinelli Cleope, di Galli Maria

e di Bigi Italina;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è

stata sollevata dal pretore di Modena, con le prime due ordinanze

indicate in epigrafe, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047,

nella parte in cui subordina all'inabilità al lavoro della vedova non

ultrasessantenne del coltivatore diretto, mezzadro o colono, la

riversibilità della pensione; e dell'art. 25, primo comma, della legge

30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui condiziona alla decorrenza

della pensione dalla data 1 gennaio 1970 o data successiva l'estensione

alla vedova di coltivatore diretto, mezzadro o colono, del trattamento

di riversibilità, nonché del secondo comma dello stesso art. 25, che,

in difetto delle condizioni suddette, prevede il meno favorevole

trattamento di cui all'art. 18, secondo comma, della citata legge n.

1047 del 1957;

che, ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, identica

questione è stata sollevata, limitatamente all'art. 25, primo comma,

della legge n. 153 del 1969, dal tribunale di Reggio Emilia.

Considerato che le questioni sono state già dichiarate infondate,

in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n. 33 del 1975 (vedasi

anche l'ordinanza di manifesta infondatezza n. 143 del 1975);

che non vengono addotti argomenti nuovi o profili diversi, sicché

questa Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale - sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 18, secondo comma, della

legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per

invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e

dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), già dichiarate non fondate con sentenza n. 33 del

1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICUELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere