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Ordinanza 20/1976 ECLI:IT:COST:1976:20 Generato dall'IA

Ordinanza 20/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 20/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Giunta provinciale di Trento, notificato il 2 novembre 1972, depositato

Regesto Legislator

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Ordinanza 20/1976 · Corte costituzionale: Giunta provinciale di Trento, notificato il 2 novembre 1972, depositato

Parole chiave

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rinuncia alla concessione impugnazione della cancellazione domanda di rigetto dell'opposizione censure procedurali azione di contestazione decisione di non sollevare obiezioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e

quarto comma, e 10 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30

agosto 1972, n. 18, recante "Disciplina degli obblighi dei

concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per

l'elettrificazione locale", promosso con ricorso del Presidente della

Giunta provinciale di Trento, notificato il 2 novembre 1972, depositato

in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 56 del registro

ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente

della Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, e

dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 agosto

1972, n. 18, recante "Disciplina degli obblighi dei concessionari

idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione

locale", per contrasto con gli artt. 11 della della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, in relazione agli artt. 1, 10 e

35 della stessa legge costituzionale, e 82, terzo comma, della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, nel testo modificato dall'art.

50 della citata legge cost. n. 1 del 1971;

che, con atto depositato il 30 luglio 1975 il Presidente della

Giunta provinciale di Trento ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia

è stata accettata dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo è da dichiararsi

estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere