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Sentenza 184/1976 ECLI:IT:COST:1976:184 Generato dall'IA

Sentenza 184/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 184/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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determinazione del reddito di R.M. cat. A per il 1964 e dell'imponibile

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione; Sentenza 184/1976 · Corte costituzionale: cat. A per il 1964 e dell'imponibile

Parole chiave

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ordine di demolizione effetto sospensivo della licenza edilizia licenza edilizia comunale ordinanze municipali servitù di divieto di costruzione costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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art. 134 della Costituzione
l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92 del

r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per l'applicazione

dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), promossi con nove

ordinanze emesse il 28 novembre e 6 dicembre 1973 dalla Commissione

provinciale delle imposte di Milano, il 5 giugno 1974 e il 15 gennaio

1975 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sui

ricorsi della società Immobiliare Silvio Pellico, della società

Furrerfer, dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti e di Forzinetti

Attilio, iscritte ai nn. 107, 375, 376, 377, 378 e 461 del registro

ordinanze 1974 e ai nn. 479 480 e 481 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15

maggio 1974, n. 289 del 6 novembre 1974, n. 331 del 18 dicembre 1974 e

n. 320 del 3 dicembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Forzinetti Attilio e dell'impresa

Mario e Carlo Forzinetti s.a.s.;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore

Michele Rossano,

udito l'avv. Giovanni Anversa, per Forzinetti Attilio.

:

Nel corso dei tre procedimenti riuniti, riguardanti la

determinazione del reddito di R.M. cat. A per il 1964 e dell'imponibile

per imposta sulle società per gli anni 1963 e 1964 a carico della soc.

per az. Immobiliare Silvio Pellico - la Commissione provinciale delle

imposte di Milano, Sez. I, con ordinanza 28 novembre 1973, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla

società Silvio Pellico in via subordinata, concernente la legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della

Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento

per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile) "in

quanto non prevede la perentorietà del termine di trenta giorni per

l'invio del reclamo alla Commissione Distrettuale".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del

15 maggio 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La stessa Commissione Provinciale delle Imposte di Milano, in

diversa composizione, con quattro ordinanze, dal contenuto identico -

emesse il 6 dicembre 1973 nel corso di quattro procedimenti vertenti

tra la società Furrerfer e l'ufficio distrettuale delle imposte di

Legnano e concernenti la determinazione del reddito tassabile di R.M.

cat. B - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la medesima

questione (sollevata dalla società Furrerfer in via subordinata)

concernente la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.

3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n.

560 "quando non prevede la perentorietà del termine per l'invio del

reclamo del contribuente alle Commissioni tributarie".

Le ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 289

del 6 novembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte la parte non si è costituita e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel corso dei procedimenti riguardanti la determinazione del

reddito di R.M. cat. B per gli anni 1965, 1967, 1968, 1969 a carico

dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti soc. in accomandita semplice in

liquidazione, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con

ordinanza 5 giugno 1974, riuniti i procedimenti, riteneva rilevante e

non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla contribuente

in via subordinata, concernente la legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dell'art. 92

r.d. 11 luglio 1907, n. 560 "in quanto non prevede la perentorietà del

termine di 30 giorni per l'invio del reclamo alla Commissione

distrettuale".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del

18 dicembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituita l'impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s. in

liquidazione, con atto 13 gennaio 1975, depositato il 17 gennaio 1975,

chiedendo la "declaratoria di incostituzionalità della norma

criticata, nella interpretazione datane dalla Commissione, a meno che,

ritenuta la natura decadenziale del termine, si renda superflua una

pronunzia di tal genere".

La medesima Commissione tributaria di secondo grado di Milano, in

diversa composizione, con tre ordinanze dal contenuto identico - emesse

il 15 gennaio 1975 nel corso dei tre procedimenti riguardanti

l'accertamento effettuato dall'ufficio distrettuale delle imposte

dirette di Milano per imposta complementare a carico di Forzinetti

Attilio - riteneva rilevante e non manifestamente infondata la stessa

questione (sollevata dal contribuente in via subordinata) concernente

la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53

della Costituzione, dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, "in

quanto non prevede la perentorietà del termine di 30 giorni per

l'invio del reclamo alla Commissione distrettuale".

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del

3 dicembre 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituito Forzinetti Attilio con atto 11 giugno 1975,

depositato il 15 giugno 1975, formulando la richiesta di "declaratoria

di incostituzionalità della norma criticata, nella interpretazione

datane dalla Commissione, a meno che, ritenuta la natura decadenziale

del termine, si renda superflua una pronunzia di tal genere".

:

1. - Le ordinanze sollevano la medesima questione, che, pertanto,

può essere decisa con unica sentenza.

2. - È inammissibile per tardività la costituzione in giudizio

dell'impresa Mario e Carlo Forzinetti s.a.s. in liquidazione perché il

deposito delle sue deduzioni è stato effettuato il 17 gennaio 1975,

oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 25,

secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle norme

integrative per i giudizi davanti a questa Corte, e decorrente dal 18

dicembre 1974, data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio 5 giugno

1974 della Commissione tributaria di secondo grado di Milano nella

Gazzetta Ufficiale.

3. - Le ordinanze in epigrafe sollevano l'identica questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92 del r.d. 11 luglio 1907, n.

560, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in

quanto non prevede che il termine di 30 giorni per l'invio del reclamo

contro l'accertamento alla Commissione distrettuale è perentorio.

4.. - La questione è inammissibile poiché la norma censurata è

priva di forza di legge e, quindi, non è compresa tra gli atti che

l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimità

costituzionale.

Il r.d. 11 luglio 1907, n. 560, approvò "il regolamento per

l'applicazione dell'imposta dei redditi di ricchezza mobile" ed era,

come questa Corte ebbe a rilevare (sentenza 27 giugno- 4 luglio 1963,

n. 114), regolamento di attuazione del r.d. 24 agosto 1877, n. 4021

(testo unico dileggi per l'imposta di ricchezza mobile). Né tale

natura mutò a seguito delle successive disposizioni: art. 41 r.d.l. 7

agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari,

convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; art. 288, lett. b), del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, testo unico delle leggi sulle imposte

dirette; art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione

del contenzioso tributario. L'art. 41 r.d.l. n. 1639 del 1936 citato,

senza distinguere tra ricorso contro l'avviso di accertamento e contro

la decisione di prima istanza e di appello, dispone genericamente che

"il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le

decisioni delle Commissioni di prima e seconda istanza è stabilito in

trenta giorni". Rispetto a tale norma di legge, non impugnata, avente

riferimento al solo contribuente, l'impugnato art. 92 r.d. n. 560 del

1907 non può che essere considerato come norma regolamentare di

esecuzione, conformemente alla sua qualificazione e natura, essendo

escluso che possa attribuirsi la forza di legge ad atti in base al

solo contenuto normativo di essi. Le medesime considerazioni valgono

per gli artt. 288, lett. b), d.P.R. n. 645 del 1958 e 46 d.P.R. n. 636

del 1972 su citati, i quali fanno generico riferimento alle norme

abrogate del r.d. 11 luglio 1907, n. 560. Né l'espressa abrogazione

di alcune norme di tale regolamento e non anche dell'art. 92 può,

ovviamente, indurre a ritenere che tale norma abbia mutato natura di

norma regolamentare di esecuzione della disciplina dei ricorsi

giurisdizionali avanti le Commissioni distrettuali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 (regolamento per

l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), proposta

- in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione - dalla

Commissione provinciale delle imposte di Milano con ordinanze 28

novembre e 6 dicembre 1973 e dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Milano con ordinanze 5 giugno 1974 e 15 gennaio 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere