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Ordinanza 165/1976 ECLI:IT:COST:1976:165 Generato dall'IA

Ordinanza 165/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 165/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti

Regesto Legislator

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Ordinanza 165/1976 · Corte costituzionale: cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti

Parole chiave

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sviluppo regionale revoca dell'opposizione diritto regionale concorrenza e aiuti di Stato sussidio per la costruzione rinuncia alla concessione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1975,

recante "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle

cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti

dei Comuni concernenti strumenti urbanistici", promosso con ricorso del

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 9

maggio 1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al

n. 11 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione

siciliana;

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha promosso la questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione approvata il 30

aprile 1975, "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle

cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti

dei Comuni concernenti strumenti urbanistici", in riferimento agli

artt. 14, 15 e 17 lett. e dello Statuto speciale della Regione

siciliana, al d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, e agli artt. 81 e 130

della Costituzione;

che con atto depositato il 20 febbraio 1976 il Commissario dello

Stato, vista la successiva legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ha

rinunciato al ricorso, e tale rinuncia è stata accettata dal

Presidente della Regione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da

dichiararsi estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere