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Ordinanza 149/1976 ECLI:IT:COST:1976:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 149/1976 · Corte costituzionale: 3 del 3 gennaio

Parole chiave

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ricovero psichiatrico forzato malattia psichica ricovero a scopo di assistenza istituto di cura pena privativa della libertà regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) con l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale equiparazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 204,

secondo comma, e 222, primo comma, del codice penale, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1974 dal giudice istruttore del

tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Marroccoli

Angelo Mario Filippo, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio

1975;

2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1975 dal giudice istruttore del

tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Del Piano

Gaetano, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno proposto

questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 204,

capoverso, e 222, primo comma, del codice penale, prospettando il

dubbio se tali norme - in quanto impongono, nel loro combinato

contesto, di sottoporre alle misure di sicurezza del ricovero in

manicomio giudiziario anche soggetti di attuale comprovata non

pericolosità - contrastino:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale equiparazione

delle situazioni, rispettivamente, degli imputati infermi pericolosi ed

infermi non pericolosi;

b) con gli artt. 13, 27, 32 della Costituzione, laddove prescrivono

che la libertà personale è inviolabile, che le pene non possono

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono

tendere alla rieducazione del condannato, e che non possono in nessun

caso essere violati i limiti imposti al rispetto della persona umana;

che in nessuno dei giudizi (i quali - per l'identità, appunto,

delle questioni trattate - possono essere riuniti) vi è stata, in

questa sede, costituzione di parti od intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Considerato che identiche questioni, di legittimità degli artt.

204 e 222 codice penale citati, sono già state dichiarate non fondate

con sentenze n. 68 del 1967 (in relazione agli artt. 13, 27 e 32 della

Costituzione) e n. 106 del 1972 (in riferimento all'art. 3 della

Costituzione) ed, inoltre, manifestamente infondate con le successive

ordinanze nn. 141 del 1973, 80 e 196 del 1974;

che non sono ora neppure addotti argomenti ulteriori o diversi

rispetto a quelli già (negativamente) valutati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 204, capoverso, e 222, comma primo, del

codice penale - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 32 della

Costituzione - sollevate con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere