Ordinanza 147/1976 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali,
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 147/1976 · Corte costituzionale: 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali,
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ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio
1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.
45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali,
promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 dalla Corte d'appello
di Venezia nel procedimento civile vertente tra la società Jolly
Pubblicità e Martinuzzi Italo, iscritta al n. 191 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 174 del 2 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia con ordinanza emessa il
7 dicembre 1970 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende
obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i
dipendenti delle aziende commerciali, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione.
Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate
inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68,
101, 196 del 1975 sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di
interpretazione direttamente risolubile dal giudice ordinario.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28
giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, sollevata dalla
Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere