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Ordinanza 147/1976 ECLI:IT:COST:1976:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali,

Regesto Legislator

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Ordinanza 147/1976 · Corte costituzionale: 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali,

Parole chiave

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salario minimo retribuzione del lavoratore dipendente contributo minimo diminuzione di stipendio contratto collettivo stipendio base
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio

1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.

45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali,

promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 dalla Corte d'appello

di Venezia nel procedimento civile vertente tra la società Jolly

Pubblicità e Martinuzzi Italo, iscritta al n. 191 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 174 del 2 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia con ordinanza emessa il

7 dicembre 1970 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende

obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i

dipendenti delle aziende commerciali, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione.

Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate

inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68,

101, 196 del 1975 sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di

interpretazione direttamente risolubile dal giudice ordinario.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella

parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28

giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, sollevata dalla

Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere