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Ordinanza 146/1976 ECLI:IT:COST:1976:146 Generato dall'IA

Ordinanza 146/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 146/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 146/1976 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla

Parole chiave

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esame d'idoneità alla guida guida senza autorizzazione corsa di controllo infrazione alle norme della circolazione guida in stato di ebbrezza qualificata abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, nono

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre

1973 dal tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di Sacco

Rocco, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di

Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

80, nono comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della

circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'art. 80, quindicesimo comma, contenuto nell'art. 2 della

legge 14 febbraio 1974, n. 62, ha depenalizzato la guida senza patente

effettuata da chi abbia sostenuto con esito favorevole i prescritti

esami, sostituendo all'arresto da tre a sei mesi e all'ammenda da lire

diecimila a lire quarantamila la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire quattromila a lire diecimila.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli

atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della

rilevanza, alla stregua dello ius superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lucera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere