Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 133/1976 ECLI:IT:COST:1976:133 Generato dall'IA

Sentenza 133/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 133/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1973 dal pretore

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza 133/1976 · Corte costituzionale: urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1973 dal pretore

Parole chiave

Generato dall'IA
garanzia di locazione non pagata cosa locata diritto al deposito mora del conduttore diritto di ritenzione del locatore diritto di riprendere il possesso della cosa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1973 dal pretore

di Bologna nel procedimento civile vertente tra Marilungo Mariano e

Camperi Zanotti Virginia ed altri, iscritta al n. 19 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 69 del 13 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Manano Marilungo

nei confronti di Virginia Camperi Zanotti e Paola Giuliani Zanotti, per

ottenere la restituzione di una cauzione infruttifera a garanzia di un

rapporto di locazione stipulato il 2 novembre 1968, il pretore di

Bologna, con ordinanza del 26 settembre 1973, partendo dalla premessa

che in base all'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833, il

deposito cauzionale sarebbe obbligatorio (come del resto già sarebbe

precedentemente stato in base a un uso normativo), sollevava questione

di legittimità costituzionale della disposizione predetta, in

riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Secondo il pretore infatti la cauzione obbligatoria non avrebbe

alcuna giustificazione sul piano giuridico e morale, essendo già il

locatore garantito dal privilegio sui mobili del conduttore. Essa

inoltre violerebbe a favore del soggetto economicamente più forte il

principio della par condicio contrahentium.

2. - L'ordinanza è stata regolamente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Secondo l'Avvocatura, la

questione è assolutamente irrilevante, trattandosi non di decidere

sull'obbligatorietà o meno di un versamento, ma sulla restituzione di

una cauzione volontariamente versata, precedentemente all'emanazione

della legge impugnata (1968).

Nel merito la questione sarebbe manifestamente infondata in quanto

la norma non si propone di imporre l'obbligo della cauzione ma

stabilisce, a favore del conduttore, il limite del deposito.

:

1. - Nel corso di un giudizio promosso dal locatore di un

appartamento nei confronti delle locatrici per ottenere la restituzione

dell'integrale ammontare della cauzione infruttifera dallo stesso

versata a garanzia del rapporto di locazione e rimborsata solo in parte

per avere le convenute imputato la parte residua alle spese per lavori

di ripristino, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833, richiamato nell'art.

56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre

1970, n. 1034. Interpretando la norma impugnata nel senso che essa

disporrebbe l'obbligatorietà inderogabile del deposito cauzionale in

tutti i rapporti di locazione, il medesimo giudice rileva che la

postulazione di una cauzione obbligatoria per il conduttore violerebbe

il principio di uguaglianza gratificando con una prestazione che, egli

afferma "non ha giustificazione alcuna sul piano giuridico e morale" il

locatore già garantito dal privilegio sui mobili del conduttore,

nonché violerebbe il principio del dovere di solidarietà politica,

economica e sociale e quello della parità di condizioni personali e

sociali.

2. - L'ordinanza di rinvio non motiva in alcun modo la rilevanza

della questione di legittimità costituzionale sul giudizio di merito

in corso. Ed invero, secondo quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato,

avendo questo come oggetto la restituzione di una somma versata a

titolo di cauzione, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità

della norma denunziata, non influirebbe sulla causa di merito in quanto

la domanda dell'attore si basa sulla circostanza di fatto che la

cauzione fu versata. Ciò tanto più in quanto la cauzione risulta

corrisposta nel 1968 anteriormente all'entrata in vigore della norma

denunziata.

3. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Infatti l'eventuale dichiarazione di illegittimità di un obbligo non

significherebbe rendere illegittimo un comportamento conforme a tale

obbligo, ma semplicemente renderlo facoltativo, e pertanto la domanda

di restituzione sarebbe in ogni caso fondata sull'avvenuta scadenza del

contratto e quindi sulla cessata funzione della garanzia,

indipendentemente dalla applicabilità alla specie e dalla

illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969,

n. 833.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 26 novembre 1969,

n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere