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Sentenza 104/1976 ECLI:IT:COST:1976:104 Generato dall'IA

Sentenza 104/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 104/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 635 cod. pen, art. 3 Cost, art. 733 cod. pen, art. 449 cod. pen; Sentenza 104/1976 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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reati contro le pubbliche comunicazioni perturbamento del servizio ferroviario infrazione privilegiata infrazioni alle norme della circolazione trasporti ferroviari reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, delle suindicate disposizioni, che
art. 635 cod. pen
dall'art. 635 cod. pen. e, dall'altro, l'esigenza di un intervento
art. 3 Cost
all'art. 3 della Costituzione, delle suindicate disposizioni, che
art. 733 cod. pen
contravvenzionali, oltre a quello in esame: vedansi l'art. 733 cod.
art. 449 cod. pen
mancano neppure i delitti colposi (art. 449 cod. pen.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico

della legge 20 marzo 1968, n. 304 (modifica degli artt. 64 e 65 del

regolamento di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle

strade ferrate, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, numero 1687), in

relazione agli artt. 54 e 64 del predetto regolamento, promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1974 dal pretore di Feltre nel

procedimento penale a carico di Plaisance Joseph, iscritta al n. 255

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

:

Nel corso del procedimento penale a carico di Joseph Plaisance,

imputato del reato di cui all'articolo unico della legge 20 marzo 1968,

n. 304, in relazione agli artt. 54 e 64 del regolamento di polizia

ferroviaria, approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, per aver

danneggiato, in un incidente stradale, una recinzione di proprietà

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il pretore di Feltre,

con ordinanza 18 marzo 1974, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, delle suindicate disposizioni, che

prevedono come reato il danneggiamento, anche soltanto colposo, di un

bene della suddetta Azienda.

Assume il pretore che la diversità di trattamento fra tale

disciplina e quella prevista dall'art. 635 del codice penale sarebbe

irragionevole, non potendo dalla particolare qualità del soggetto

passivo indursi "una maggiore pericolosità dell'azione di danno".

Richiama, infine, l'ordinanza n. 84 del 1971 di questa Corte, con

la quale si è precisato che la citata legge n. 304 del 1968,

comminando sanzioni penali per la violazione di norme previgenti del

suddetto regolamento di polizia ferroviaria, ne ha recepito il

contenuto precettivo e ha dato ad esse valore di legge ordinaria.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

:

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'articolo unico della

legge 20 marzo 1968, n. 304, che ha modificato alcune disposizioni del

regolamento di polizia ferroviaria del 1873 (r.d. n. 1687), punendo il

danneggiamento di beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

con la sanzione (contravvenzionale) dell'ammenda - di cui all'art. 54

dello stesso regolamento - violi l'art. 3 della Costituzione per

irragionevolezza rispetto alla disciplina del danneggiamento (solo

doloso), prevista dall'art. 635 del codice penale.

2. - Non influisce sulla rilevanza della questione la nuova

normativa in tema di depenalizzazione contenuta nella legge 24 dicembre

1975, n 706, essendone differita l'entrata in vigore al 1800 giorno

dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 gennaio

1976.

3. - È da escludere la comparazione - ai fini del sindacato di

legittimità costituzionale - tra la disposizione denunziata e l'art.

635 cod. pen., che prevedono fattispecie assai diverse: la prima, come

si è detto, di natura contravvenzionale e l'altra di natura

delittuosa. Dal che consegue la differente incidenza dell'elemento

psicologico specificato negli artt. 42 e 43 cod. pen.: mentre per i

delitti è richiesto il dolo (salvo i casi di preterintenzionalità o

di colpa espressamente previsti dalla legge), nelle contravvenzioni

ciascuno risponde della propria azione od omissione, sia essa dolosa

oppure colposa. 4. - Ciò premesso, non è da ritenere violato l'art.

3 Cost., dappoiché rientra nella valutazione discrezionale del

legislatore configurare l'illecito quale delitto o quale

contravvenzione: e la sua scelta non può dirsi irrazionale, stante,

da un lato, la già rigorosa tutela apprestata, se vi è dolo,

dall'art. 635 cod. pen. e, dall'altro, l'esigenza di un intervento

repressivo, sia pure contravvenzionale, pienamente giustificato

dall'importanza del bene protetto, nell'ipotesi di danneggiamento solo

colposo.

Non mancano nel nostro ordinamento giuridico-penale danneggiamenti

contravvenzionali, oltre a quello in esame: vedansi l'art. 733 cod.

pen.; l'art. 1, nn. 1 e 2, del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, mantenuto

in vigore per effetto dell'art. 145 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

E, del pari, nella vasta tipologia dei danneggiamenti (qualificati) non

mancano neppure i delitti colposi (art. 449 cod. pen.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 304 (Modifica degli

artt. 64 e 65 del regolamento di polizia, sicurezza e regolarità

dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31

ottobre 1873, n. 1687), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Feltre con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

LUIGI BROSIO - Cancelliere