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Ordinanza 10/1976 ECLI:IT:COST:1976:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1976 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1976
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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lato il sistema delle sanzioni pecuniarie rende possibile al giudice la

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 10/1976 · Corte costituzionale: lato il sistema delle sanzioni pecuniarie rende possibile al giudice la

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite grassi reato di poca entità divieto dell'ultra petita contravvenzioni infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
gravità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 54 del

r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti

agrari), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1973 dal pretore

di Susa nel procedimento penale a carico di Rollandin Alessandro,

iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 15 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Susa solleva questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22 e 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033,

nella parte in cui prevedono pena in misura fissa per chi venda o

comunque metta in commercio olii vegetali commestibili senza gli

adempimenti prescritti dallo stesso art. 22, nell'assunto che le

ipotesi contravvenzionali siano di diversa gravità e che al giudice

non è concesso di adeguare la pena base alle ipotesi di minima

gravità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 67 del 1963, ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 54, proposta in relazione al principio di eguaglianza,

per il prevedere una pena pecuniaria in misura fissa, poiché da un

lato il sistema delle sanzioni pecuniarie rende possibile al giudice la

loro graduazione attraverso l'applicazione di circostanze aggravanti o

attenuanti e dall'altro lato la valutazione della congruenza tra reato

e pena appartiene alla politica legislativa sottratta al sindacato

della Corte, a meno che non si addivenga a sperequazioni di dimensioni

tali da non riuscire sorrette dalla benché minima giustificazione;

che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente

decisione, in relazione al combinato disposto degli artt. 22 e 54 del

citato r.d.l. n. 2033 del 1925.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22 e 54 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033,

promossa dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere