Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 89/1975 ECLI:IT:COST:1975:89 Generato dall'IA

Ordinanza 89/1975 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 89/1975
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 89/1975 · Corte costituzionale: 20 della legge 7 gennaio 1929,

Parole chiave

Generato dall'IA
generalità e uniformità dell'imposizione imposta di consumo accise reato tributario tassa di compensazione diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle

violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il

10 maggio 1974 dal tribunale di Crema nel procedimento penale a carico

di Livraga Angelo ed altri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del

12 febbraio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929,

n. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata

da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del

1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme

generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la

sentenza n. 164 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere